Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
Lett. h ed i
I Cantoni BE, GL, GE, BS e la CDS invitano ad apportare chiarimenti nel messaggio in merito alla lettera h. pharmaSuisse propone di precisare che deroghe alle autorizzazioni vanno concesse ponendo al centro dell’attenzione la salute del paziente e pertanto in modo restrittivo. Per garantire un’applicazione sicura sulle persone sane si dovrebbe evitare di accorciare i tempi nell’autorizzazione di nuovi vaccini o nelle procedure di vaccinazione (VAEPS).
L’USAM propone di modificare la lettera h in modo che contempli anche deroghe per procedure difformi a livello di contenuto o tempistiche rispetto ai processi di autorizzazione standard per i medicinali e vaccini (p. es. imballaggio e istruzioni allegate all’imballaggio), nonché deroghe per le attività assoggettate all’obbligo di autorizzazione (di parere analogo Interpharma). L’OML MA è molto scettica sulla limitazione delle competenze di Swissmedic nell’autorizzazione di agenti terapeutici; le lettere h ed i andrebbero pertanto stralciate (di parere analogo Fedmedcom, UNION). Due altre associazioni chiedono lo stralcio della lettera i (VAOAS,
Netzwerk Impfentscheid). Uno specialista privato rifiuta le deroghe per i vaccini (H.
Schramm).
Articolo 2 capoverso 4
SG chiede lo stralcio dell’articolo 2 capoverso 4, poiché lo ritiene una notevole ingerenza nelle competenze dei Cantoni che non si giustifica se non è stata dichiarata una situazione straordinaria secondo l’articolo 7 LEp. La valutazione di limitazioni adeguate delle attività mediche è di norma di competenza dei Cantoni (AR). Questi provvedimenti devono poter essere impostati singolarmente dai Cantoni a dipendenza della loro specifica situazione. L’emanazione di limitazioni a più ampio raggio direttamente da parte della Confederazione dovrebbe anche in questo caso essere possibile soltanto se è stata dichiarata la situazione straordinaria secondo l’articolo 7 LEp e in tal caso la Confederazione dovrebbe anche contribuire alla copertura dei costi che ne derivano. 11 Cantoni (ZH, BE, LU, NW, OW, GL, SO, BS, AG, VS, NE; di parere analogo UR, AI, TI, CDS) propongono la seguente formulazione dell’articolo 4:
«4 I Cantoni devono assicurare le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria. Essi possono a tal scopo:
a. limitare o vietare attività mediche;
b. adottare provvedimenti per il trattamento di malattie causate da COVID-19 e per altri trattamenti urgenti.
45Per mantenere le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria, nel caso di una situazione straordinaria il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a:
a. vietare o limitare attività economiche o sanitarie; se tali provvedimenti richiedono pagamenti a titolo di indennizzo ai fornitori di prestazioni interessati, la Confederazione partecipa in misura adeguata alla copertura dei costi;
b. adottare provvedimenti per il trattamento di malattie causate da COVID-19 e per altri trattamenti medici urgenti.