Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

la Confederazione dovrebbe definire, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, il deposito di scorte da parte dei Cantoni e renderlo obbligatorio (SH). CI Commercio al dettaglio ritiene che la disposizione proposta sia problematica e ne propone lo stralcio. Se una confisca fosse inevitabile, dovrebbe essere effettuata soltanto con un indennizzo integrale (di parere analogo

USAM, Swissholdings, Sciencesindustries e Interpharma).

pharmaSuisse ritiene che la disposizione non sia chiara e che debba essere precisata. Una confisca deve essere indennizzata al «prezzo d’acquisto» (ZG; CI Commercio al dettaglio, pharmaSuisse). Secondo l’USI il risarcimento di chi è oggetto di una confisca si evince unicamente dal rapporto esplicativo, non dalla legge COVID-19.

Lett. f

Quattro Cantoni (BE, NW, GL, BS) ritengono che il disciplinamento concernente l’obbligo di produrre debba essere menzionato esplicitamente nel messaggio da elaborare (di parere analogo anche CDS).

Occorre prevedere che l’obbligo di produrre sia una misura estrema (USI) da attuare soltanto dietro un relativo indennizzo (USAM); a tal proposito è necessario prevedere una formulazione vincolante (Bündnis freiheitliches Gesundheitswesen, Centre Patronal, CI Commercio al dettaglio) che consideri anche il calo della cifra d’affari derivante dal fatto che altri prodotti non possono essere realizzati (Swiss Holdings). SwissHoldings ritiene inoltre che l’adozione del provvedimento debba essere l’ultima ratio. Anche secondo pharmaSuisse questa disposizione non è chiara e dovrebbe essere precisata. Per Interpharma occorre conformarsi al principio di proporzionalità. Secondo Scienceindustries la disposizione è conforme allo scopo se i produttori già annoverano nel loro portafoglio gli agenti terapeutici e dispositivi di protezione in questione e se possono ricorrere ai relativi processi e infrastrutture. Inoltre, in considerazione di accordi contrattuali o della domanda del mercato, non sempre sarebbe possibile riorientare le priorità della produzione verso altri agenti terapeutici di importanza vitale.

Lett. g

Nel rapporto esplicativo occorre precisare quali canali di acquisizione devono essere attivati (di parere analogo BE, GL, NW, BS, AG). La CDS auspica chiarimenti nel messaggio in merito all’articolo 2 capoverso 3 lettera g per quanto riguarda agenti terapeutici e dispositivi di protezione.

pharmaSuisse e GSASA reputano positiva la possibilità di deroghe, in particolare riguardo ai medicamenti non omologati in Svizzera. Occorre tuttavia prevedere a tal proposito un controllo da parte di un operatore sanitario specializzato abilitato. Per GE i disciplinamenti nelle lettere g–j sono legittimi, ma le norme derogatorie devono essere limitate nel tempo e reversibili.