Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

con un ordinamento basato sull’economia di mercato e pertanto non è conforme alla Costituzione.

Swiss Holding chiede con la stessa motivazione lo stralcio dell’intero capoverso 4.

Lett. b

H+ vuole la seguente integrazione: «I provvedimenti che prevedono prestazioni relative a trattamenti sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tariffati secondo i principi della LAMal. I Cantoni indennizzano i provvedimenti concernenti prestazioni di mantenimento e ampliamento infrastrutturale di strutture sanitarie che non sono a carico degli assicuratori». AGILE.CH chiede di riservare un determinato numero di letti in cure intense per le persone con esigenze particolari.

Articolo 2 capoverso 5

BE ritiene che l’assunzione delle spese debba essere disciplinata già a livello di legge. Secondo BE, NE, GL, BS, AG, NW, ZH e CDS, le esecuzioni devono essere adeguate alle nuove disposizioni concernenti l’assunzione dei costi di analisi diagnostiche COVID-19 valide dal 25 giugno 2020. SGV, Interpharma e Centre Patronal propongono una formulazione secondo la quale il Consiglio federale è obbligato a disciplinare l’assunzione delle spese (non una disposizione potestativa).

Il PS e i Verdi chiedono che nella legge sia stabilito esplicitamente che la Confederazione copre il costo dei test. curafutura auspica un’integrazione con un obbligo di consultazione dei Cantoni e dei partner tariffali. Santésuisse rileva che il rimborso di test diagnostici e sierologici è assicurato. Per semplificare le disposizioni sulle indennità il Consiglio federale potrebbe farsi carico di questi costi. Spitex Svizzera propone di integrare la disposizione in modo tale che in situazioni straordinarie con un aumento massiccio del lavoro le condizioni quadro per assicurare le necessarie capacità nell’assistenza sanitaria possano essere modificate a breve termine (p. es. legge sul lavoro).

Articolo 2 capoverso 6

VS valuta la disposizione positivamente, ritiene però che debba essere attuata in modo unitario a livello nazionale per garantire coerenza e un trattamento paritario.

SG ritiene che il disciplinamento non sia proporzionato, poiché mancano indicazioni riguardo a una chiara limitazione temporale di questi provvedimenti. La disposizione dovrebbe essere estesa a tutti i lavoratori e non soltanto alle persone particolarmente a rischio (GE). Secondo BE, si dovrebbe prevedere una soluzione assicurativa facendo capo alle attuali assicurazioni sociali. Proprio per i datori di lavoro che non hanno alcuna possibilità di introdurre il telelavoro per i propri collaboratori, gli oneri che ne derivano fino alla fine del 2022 costituiscono un ingente aggravio finanziario. Occorrerebbe inoltre stabilire fino a che punto, se del caso, debba anche essere prevista una protezione dal licenziamento. TI auspica altri chiarimenti su questo