Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

5.3 Articolo 3

Quattro Cantoni (GL, BS, VS e NE) approvano espressamente le disposizioni delle lettere a e

c. Il Cantone del VS fa notare che le limitazioni dell’entrata degli stranieri (lett. a) devono essere concordate con i Cantoni interessati. Il Cantone di SH è dell’opinione che le possibilità di limitazione dell’entrata (soggiorno) debbano essere estese all’attività lucrativa (legge sui lavoratori distaccati e procedura di notifica). Se in un Paese limitrofo scoppia un focolaio a livello regionale, una limitazione dell’entrata risulta opportuna anche per chi esercita un’attività lucrativa. Il Cantone di BE fa notare che ponendo condizioni per l’alloggio dei richiedenti l’asilo la Confederazione si ingerisce nelle competenze dei Cantoni e che determinate condizioni poste dalla Confederazione, ad esempio in merito all’occupazione massima degli alloggi cantonali per richiedenti l’asilo, possono generare un notevole aumento di spesa nei Cantoni. Tali spese non sono coperte dal forfait globale della Confederazione. Anche il Cantone di NE evidenzia che riguardo ai costi occorre adottare una soluzione a livello federale. Il Cantone di SG ipotizza l’emanazione di normative unitarie per tutta la Svizzera che, ad esempio, disciplinino in modo più generoso rispetto al diritto vigente la revoca dei permessi di dimora e di domicilio o la concessione del ricongiungimento familiare se sono percepite prestazioni dell’aiuto sociale (proposte simili di PS, GDS e CRS). Per il Cantone di GE è importante che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire sia un’efficace tutela giurisdizionale per i richiedenti l’asilo in virtù della legge sull’asilo sia la protezione della salute di tutte le persone coinvolte nella procedura.

Mediante proposte di modifica dell’articolo 3 l’USS chiede una maggiore protezione dalle conseguenze negative della pandemia per i lavoratori senza passaporto svizzero che versano in condizioni lavorative precarie.

Per il Centre Patronal i provvedimenti previsti sono assolutamente proporzionati. Hotellerie-Suisse e USI affermano che occorre garantire il rilascio di permessi di lavoro e l’entrata di persone che dispongono di un contratto di lavoro fintanto che la situazione epidemiologica lo consente. Anche l’USAM fa notare che diversi settori (p. es. quello farmaceutico) dipendono fortemente dalla forza lavoro straniera. I controlli al confine non devono ostacolare la mobilità di specialisti e frontalieri (così pure Swiss Holdings e USI). Secondo Scienceindustries occorre inserire un secondo capoverso che stabilisca che il passaggio del confine da parte del personale dei settori sistemici deve essere garantito in ogni caso.

L’ACNUR rileva che i provvedimenti non possono limitare in modo ingiustificato i diritti

dell’uomo e che in particolare il principio del divieto di respingimento deve essere rispettato anche nelle situazioni d’emergenza (parere simile di VERDI, AsyLex, GDS, OSAR e CRS). Per alcuni partecipanti alla consultazione (p. es. i GDS, in questo senso anche l’USS) la disposizione dovrebbe essere formulata in modo più specifico sia per evitare un ulteriore indebolimento dei diritti fondamentali e dell’uomo sia per rimettere la prassi svizzera in sintonia