Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

La CRS sottolinea che le deroghe previste nel settore giudiziario devono essere applicate soltanto se è nell’interesse della salute pubblica e delle persone coinvolte e se i diritti fondamentali di queste ultime restano garantiti.

Per la FSA non vi è alcun bisogno d’intervento legislativo per quanto riguarda la proroga o la restituzione dei termini. I termini stabiliti dalle autorità possono comunque essere prorogati, mentre una restituzione è già possibile, in presenza di circostanze discolpanti, in virtù del diritto vigente. Secondo i GDS il fatto di ordinare una sospensione generale dei termini che concerne anche termini stabiliti dal giudice o dall’autorità viola in particolare l’indipendenza del giudice (art. 191c Cost.).

Tre Cantoni (ZH, BE e AG) propongono di valutare se nella frase introduttiva dell’articolo 4 non debba essere menzionata – accanto alla materia civile e amministrativa – anche la materia penale (parere simile della FSA). Il Cantone di SG presenta una corrispondente proposta di modifica. Tre Cantoni (LU, AR e GE) ritengono invece corretto che la materia penale non sia menzionata.

Lett. a

Per il Cantone di BE questa disposizione, quanto alla sua impostazione in vista della validità della base giuridica fino alla fine del 2022, è troppo aperta e potrebbe comportare notevoli ingerenze nell’indipendenza delle autorità giudiziarie e nella garanzia della tutela giurisdizionale e della certezza del diritto. La competenza del Consiglio federale deve essere limitata in primo luogo ai termini stabiliti dalla legge. I termini stabiliti dalle autorità sono di competenza della giustizia.

Per il PLR la disposizione va stralciata. La giustizia non deve essere ostacolata. La disposizione non è più necessaria (così pure la FSA). La Posta Svizzera desidera essere informata tempestivamente in merito a simili misure.

Lett. b

Il Cantone di BE è del parere che l’impatto di questa disposizione sia indubbiamente più forte sulla giustizia civile che sulla giurisdizione amministrativa. Nell’ottica del diritto pubblico e amministrativo occorre comunque chiedersi se anche questa disposizione non si ingerisca indebitamente nell’indipendenza giudiziaria e rischi di pregiudicare le garanzie costituzionali delle parti. Infatti, l’organizzazione e l’esecuzione delle udienze è una prerogativa della giustizia. Pertanto occorre stralciare la presente disposizione oppure aggiungere le parti mancanti alla lettera c.

Lett. c

Il Cantone di LU propone un’aggiunta riguardante la possibilità di impiegare strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze o teleconferenze in particolare durante gli interrogatori. Per l’OSAR la qualità e la completezza dell’accertamento dei fatti devono essere in ogni caso garantite integralmente (in questo senso anche la CRS).