Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

Lett. d

Sulla base del tenore di questa lettera, per il Cantone di BE non è chiaro se tutta la disposizione si riferisca unicamente alle procedure esecutive o se almeno la prima parte riguardi anche altre procedure. Inoltre, le competenze non sono limitate e quindi risultano troppo ampie. Come mostrano le esperienze fatte finora con la giurisdizione amministrativa, simili disposizioni non sono nemmeno necessarie. Il Cantone di ZG auspica che sia menzionata anche la procedura di fallimento. Non ravvisa infatti alcun motivo per cui la procedura di fallimento debba essere trattata diversamente dalla procedura esecutiva. Il Cantone di BL propone di valutare in generale, indipendentemente dalla pandemia di COVID-19, l’introduzione definitiva della notificazione per via elettronica di istanze, comunicazioni e decisioni nonché l’impiego di piattaforme d’incanto in linea.

pharmaSuisse evidenzia che quando si notificano comunicazioni e decisioni deve essere garantito che anche le persone interessate ne vengano a conoscenza. Pertanto non va abbandonata la prassi secondo cui la notificazione compete alle autorità.

5.5 Articolo 5

Per migliorare la comprensibilità ed esplicitare il campo d’applicazione, il Cantone di LU propone di integrare la disposizione con un elenco esemplificativo («nelle assemblee di società, società cooperative, associazioni e simili») e di approfondire le spiegazioni. Il legislatore dovrebbe definire direttamente le forme sostitutive per le assemblee (SH; parere simile di OW). I Cantoni di GL e BS accolgono con favore il fatto che la Confederazione non sottoponga a normativa le autorità politiche dei Cantoni e dei Comuni (così pure AR e VS). I Cantoni di ZG e LU chiedono di rielaborare l’articolo.

Il PS approva la disposizione. Per l’UDC questo provvedimento è idoneo esclusivamente durante una situazione d’emergenza. Anche Centre Patronal, economiesuisse, pharma-

Suisse, Interpharma, Scienceindustries, Fédération des Entreprises Romandes e Swiss

Holdings sostengono la presente disposizione.

5.6 Articolo 6

Dal punto di vista della politica economica va approvato il proseguimento dei provvedimenti previsti dall’ordinanza COVID-19 insolvenza. La possibilità di prorogare le agevolazioni concernenti gli obblighi di avviso e la moratoria COVID-19 temporanea nel diritto in materia di esecuzione e fallimento è pertanto accolta con favore (GL, in questo senso anche BS e VS). Il Cantone di LU sostiene in generale i provvedimenti nell’ambito dell’esecuzione e del falli-