Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Modifica della legge sull’IVA
Art. 1 cpv. 2 lett. b
Questa nuova formulazione fornisce una migliore comprensione della legge vigente senza modificare la situazione giuridica. L’imposta sull’acquisto è legata al luogo della prestazione sul territorio svizzero. Non è invece obbligatorio che anche le persone destinatarie della prestazione abbiano sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. Ad esempio, non avrebbe alcun senso che l’imposta sull’acquisto applicata a lavori di manutenzione di un edificio situato in territorio svizzero, eseguiti da un’impresa estera, fosse dovuta soltanto se il proprietario avesse sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. Per contro, nel caso delle prestazioni di servizi che si considerano eseguite nel luogo del destinatario, tale questione non si pone perché il luogo della prestazione e quello di sede, domicilio o stabilimento d’impresa coincidono per definizione. Inoltre, viene introdotta l’applicazione generalizzata dell’imposta sull’acquisto in caso di acquisto di diritti di emissione e di diritti analoghi, ovvero a prescindere dal fatto che il destinatario della prestazione abbia sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero o sul territorio svizzero. L’acquisto di simili diritti deve quindi parimenti figurare in questo articolo.
Art. 3 lett. l
La lettera l definisce la nozione di piattaforma elettronica dal punto di vista dell’IVA. La definizione è ampia, poiché esiste una grande varietà di forme e configurazioni possibili e la tecnologia e i modelli commerciali delle imprese che utilizzano questa tecnologia sono in costante evoluzione. Le piattaforme elettroniche comprendono, ad esempio, i mercati elettronici, ma anche i portali o le applicazioni (app). Non tutte le interfacce elettroniche, però, sono anche piattaforme elettroniche: lo sono solamente se consentono l’interazione diretta tra le persone che offrono beni o prestazioni di servizi per l’acquisto, lo scambio o la condivisione e le persone che richiedono tali beni o prestazioni di servizi. Vi è un’interazione diretta anche quando una persona offre un bene o una prestazione di servizi sulla piattaforma e un’altra persona ordina o riceve questo bene o questa prestazione di servizi attraverso tale piattaforma.
Art. 5
Come il metodo delle aliquote saldo, il rendiconto annuale può essere scelto per cifre d’affari pari o inferiori a 5 005 000 franchi. Per garantire che tale coerenza sia mantenuta anche quando il limite della cifra d’affari valido per l’applicazione del metodo delle aliquote saldo viene adeguato a seguito del rincaro, in questa disposizione è ora menzionato anche l’articolo 35 capoverso 1 lettera d AP-LIVA. Sono inoltre necessari adeguamenti a seguito del nuovo disciplinamento dell’imposta sull’acquisto agli articoli 45–49 AP-LIVA.