Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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può sostenere che la collettività pubblica acquisti la prestazione per se stessa, motivo per cui la prestazione viene eseguita per la collettività stessa e quindi potrebbe sussistere la stretta correlazione economica. D’altro lato, la prestazione può essere eseguita anche per i cittadini e quindi non sempre esiste una stretta correlazione economica tra la prestazione e i mezzi finanziari erogati; in tal caso questi sono considerati sussidi. Questa distinzione viene sempre operata caso per caso e si basa su numerosi elementi. Questa problematica ha condotto infine alla mozione della CET-S 16.3431 («Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati»), la quale chiede che i mezzi finanziari versati per l’adempimento di compiti legali siano generalmente considerati sussidi.
Nella LIVA viene ora introdotta la presunzione secondo cui si è in presenza di un sussidio o di un altro contributo di diritto pubblico e non di un rapporto di prestazione quando la collettività pubblica che versa i mezzi finanziari li designa come sussidi o contributi di diritto pubblico conformemente alla base giuridica applicabile in materia di sussidi. Tale caso deve continuare a essere distinto da quello dell’acquisto di beni e prestazioni di servizi per il fabbisogno proprio della collettività pubblica, che invece è imponibile (attuazione della mozione CET-S 16.3431; art. 18 cpv. 3 AP-LIVA).
– Per poter intervenire contro i cosiddetti «falliti seriali», l’AFC può esigere che
l’organo incaricato della gestione degli affari di un’impresa presti una garanzia a copertura dei debiti d’imposta dell’impresa (art. 15 cpv. 1 lett. g e 93 cpv. 1bis AP-LIVA).
– Grazie all’introduzione dell’assoggettamento all’imposta sull’acquisto del
trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi si intendono impedire gli abusi (art. 45 lett. c AP-LIVA).
– Le piccole e medie imprese hanno ora la possibilità di presentare un rendiconto
annuale vincolato all’obbligo di effettuare acconti. In tal modo, il loro onere amministrativo si riduce (art. 5, 35 cpv. 1bis lett. b, 35a, 86 cpv. 2, 87 cpv. 1 e 115b cpv. 1 AP-LIVA).
– Le imprese estere che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul
territorio svizzero e che divengono contribuenti devono designare un rappresentante che agisca da interlocutore dell’AFC. D’ora in avanti, in determinati casi, l’AFC potrà esonerare il contribuente da questo obbligo (art. 67 cpv. 1 e 1bis AP-LIVA).
– Per tutte le prestazioni delle agenzie di viaggio si applica ora il principio del
luogo del fornitore della prestazione, fermo restando che esse sono esenti dall’imposta se sono realizzate all’estero o se, sulla base del loro contenuto, sarebbero esenti dall’imposta secondo l’articolo 23 LIVA. In tal modo si evitano problemi di delimitazione e si riduce l’onere amministrativo per le agenzie di viaggio (art. 8 cpv. 2 lett. b e 23 cpv. 2 n. 10 AP-LIVA).
– Nell’ambito di una riorganizzazione dei livelli normativi, le disposizioni relati-
ve all’esenzione dall’imposta delle operazioni con oro e leghe d’oro vengono eliminate dall’ordinanza ed elevate a rango di legge senza alcuna modifica materiale (art. 23 cpv. 2 n. 12, 53 cpv. 1 lett. m e 107 cpv. 2 AP-LIVA).