Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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disposizione di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera b LIVA. Pertanto, l’AFD continua a riscuotere l’imposta sull’importazione sulla controprestazione per le forniture eseguite in virtù di un contratto d’appalto, nonché per la consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero. Il debitore dell’imposta è l’importatore. Poiché, al momento dell’importazione, soltanto il fornitore estero può disporre economicamente del bene, lo stesso è considerato l’importatore.

Per maggiore chiarezza, le disposizioni relative all’imposta sull’acquisto sono state suddivise in quattro articoli: l’articolo 45 disciplina le prestazioni transfrontaliere nelle relazioni B2B; l’articolo 45a contiene le disposizioni relative all’imposta sull’acquisto nelle relazioni B2C e riprende il contenuto normativo del vigente articolo 45 capoverso 1 lettera a LIVA in relazione a questi destinatari della prestazione; l’articolo 45b stabilisce le disposizioni concernenti l’imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e diritti analoghi, mentre l’articolo 45c definisce il concetto di persona iscritta nel registro dei contribuenti, che riveste particolare importanza nel contesto della nuova normativa relativa all’imposta sull’acquisto per determinare se si è in presenza di una prestazione B2B o B2C.

La disposizione in vigore relativa all’imposta sull’acquisto per i supporti di dati senza valore di mercato (art. 45 cpv. 1 lett. b LIVA) viene stralciata senza sostituzione, poiché ha perso la sua importanza pratica. Se dovesse comunque presentarsi un caso del genere, l’AFD stabilirebbe l’imposta sull’importazione tramite una valutazione, qualora la persona incaricata della dichiarazione doganale non dovesse fornire indicazioni di valore plausibili. È abolito anche l’assoggettamento sussidiario all’imposta sull’acquisto per le forniture nel settore dell’edilizia, dell’ingegneria civile e nei rami accessori all’edilizia eseguite da imprese estere non iscritte nel registro dei contribuenti, poiché l’applicazione sussidiaria della disposizione non avrebbe comunque comportato l’esenzione dall’assoggettamento per l’impresa estera. Per le prestazioni B2B il contenuto normativo vigente è ripreso all’articolo 45 capoverso 1 AP-LIVA e tutte le fattispecie dell’imposta sull’acquisto nelle relazioni B2B sono sottoposte allo stesso trattamento fiscale, per cui non vi è più un’applicazione soltanto sussidiaria.

Il capoverso 1 disciplina ora l’imposta sull’acquisto per le prestazioni transfrontaliere B2B. La maggior parte delle prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese estere soggiace all’imposta sull’acquisto anziché all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, a condizione che le stesse siano rese a imprese iscritte nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein. Questa regola si applica anche quando l’impresa estera fornitrice della prestazione è iscritta come contribuente presso l’AFC o presso l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein. In questo modo, un numero minore di imprese estere fornitrici della prestazione deve essere iscritto come contribuente. Il criterio determinante ai fini della distinzione tra una prestazione B2B e una prestazione B2C è quindi sempre l’iscrizione dell’impresa destinataria nel registro dei contribuenti della Svizzera o del Liechtenstein. Questo criterio sembra opportuno poiché offre sufficiente certezza giuridica all’impresa estera. Tutte le imprese iscritte nel registro svizzero dei contribuenti figurano nel registro IDI, pubblicamente accessibile (www.uid.admin.ch). La ricerca può essere fatta in base al nome, al numero IDI o al numero IVA. Per le persone iscritte nel registro dei contribuenti del Liechtenstein la ricerca online non è