Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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sull’entità degli impegni della Confederazione (impegni eventuali, accantonamenti ecc.) e gli fornisca analisi specifiche. Il Consiglio federale ottiene in tal modo le principali informazioni sul sistema di fideiussione del credito COVID-19 e quindi sul volume delle fideiussioni delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni e sulle ripercussioni finanziarie attese.

2.6 Sezione 6: Trasferimento semplificato dei crediti per il rifinanziamento da parte della BNS

Art. 20 Requisiti formali

La BNS ha, tra i suoi compiti principali, quello di approvvigionare con liquidità il mercato monetario del franco svizzero (art. 5 cpv. 2 lett. a della legge del 3 ottobre 200348 sulla Banca nazionale, LBN). In tale ottica ha previsto per le banche la possibilità di procurarsi presso la stessa BNS, mediante uno schema di rifinanziamento (cosiddetto schema di rifinanziamento BNS-COVID-19, SRC49), la liquidità eventualmente necessaria per la concessione di crediti ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e di altri crediti (derivanti da una causa che esula dalla suddetta ordinanza) che possono fare parte anche di uno specifico credito consorziale. Questa ulteriore possibilità di rifinanziamento riveste un ruolo importante nell’ambito della concessione di crediti da parte delle banche. Grazie a tale possibilità, è più facile per le banche accordare crediti. Il meccanismo di rifinanziamento tramite l’SRC riguarda anche PostFinance SA (d’ora in poi compresa nella nozione di «banca»).

Per consentire alle banche di usufruire rapidamente dello schema di rifinanziamento della BNS, deve essere possibile trasferire alla BNS e ritrasferire alle banche validamente un numero elevato di crediti in tempi brevi e nel modo più semplice possibile. Tale trasferimento semplificato ha il suo fondamento nell’articolo 20, che disciplina la cessione dei crediti garantiti secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 così come di altri crediti, tra i quali possono annoverarsi, ad esempio, anche i crediti che una banca ha accordato sulla base di una fideiussione o di una garanzia di un Cantone o crediti garantiti dalla Confederazione e dai Cantoni a sostegno di start up innovative, ma anche crediti non garantiti. In considerazione delle incertezze legate al futuro andamento dell’epidemia di COVID-19 e alle sue conseguenze economiche, dovrà essere possibile trasferire validamente alla BNS, in tempi brevi e nel modo più semplice possibile, non solo i crediti direttamente correlati all’epidemia di COVID-19, ma ove necessario anche altri crediti affinché possano fungere da garanzia per la concessione di liquidità. Per tutti gli altri aspetti, si applica la LBN e nello specifico l’articolo 9 capoverso 2 LBN.

Il trasferimento di crediti a garanzia di un prestito avviene mediante cessione. Secondo l’articolo 165 capoverso 1 CO, per la validità della cessione è richiesta la forma scritta, quindi la firma deve essere fatta in linea di principio di propria mano (art. 14 CO). Dal momento che nel caso dei crediti trasferiti alla BNS a scopo di rifinanziamento si aggiungono continuamente nuovi crediti o i crediti esistenti sono ritrasferiti ai mutuanti, ogni giorno un numero elevato di crediti viene trasferito a titolo di garanzia alla BNS o ritrasferito alle banche. Il requisito della forma scritta

48 RS 951.11

49 Schema di rifinanziamento BNS-COVID-19: cfr. https://www.snb.ch/it/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_crf