Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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Art. 14 Entità della copertura delle perdite da parte della Confederazione

La copertura delle perdite corrisponde a quella dell’articolo 17 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

La presente disposizione disciplina la copertura delle perdite da parte della Confederazione. In caso di mancato pagamento definitivo, la Confederazione si assume nei confronti dell’organizzazione che concede fideiussioni la copertura del credito garantito (art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 5 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-1944), al netto degli ammortamenti versati fino a quel momento e al lordo dell’interesse annuo garantito in base alle presenti disposizioni (art. 4). Gli importi di credito recuperati sono regolamentati separatamente (art. 17).

La copertura delle perdite da parte della Confederazione è indiretta, poiché quest’ultima mette a disposizione delle organizzazioni che concedono fideiussioni i mezzi finanziari necessari (art. 16).

Art. 15 Assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazio-

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Conformemente al capoverso 1, la Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dall’organizzazione che concede fideiussioni per l’esame delle richieste, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche. L’organizzazione non deve quindi far ricadere tali spese sulle persone richiedenti. Tutte le spese amministrative a carico della Confederazione devono essere documentate. Deve altresì essere garantita la delimitazione rispetto all’articolo 17 capoverso 2 (importi di credito recuperati). La disposizione è stata ripresa dall’articolo 9 capoverso l e 15 capoverso 3 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Secondo il capoverso 2, le spese amministrative comprendono anche quelle necessarie per il ricorso a terzi di cui all’articolo 9. Nelle spese amministrative rientrano anche quelle sostenute dall’organizzazione che concede fideiussioni per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi di cui all’articolo 10 nonché per la partecipazione all’onorario del commissario di cui all’articolo 8, se l’anticipo delle spese non è rimborsato nel quadro della procedura concordataria.

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e viene ripreso senza apportarvi modifiche. Corrisponde altresì all’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200645 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Esso è finalizzato a impedire che un’organizzazione che concede fideiussioni utilizzi le spese amministrative finanziate dalla Confederazione per distribuire utili ai propri soci.

Art. 16 Anticipi

Secondo il primo periodo la Confederazione versa anticipi dell’80 per cento al massimo delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite previsti annualmente La regola dell’80 per cento corrisponde alle prescrizioni dell’articolo 23 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199046 sui sussidi. Si tratta di

44 RS 951.261

45 RS 951.25

46 RS 616.1