Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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Il capoverso 2 corrisponde a quanto stabilito nell’accordo di credito COVID-19 e consente alle organizzazioni che concedono fideiussioni di colmare autonomamente le lacune nei fatti. I servizi interpellati hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste. Quest’ultimo comprende anche la messa a disposizione dei documenti cartacei o elettronici necessari.

L’obbligo di informazione di cui al capoverso 3 prescritto per i mutuanti che partecipano al sistema di fideiussione del credito COVID-19 corrisponde in linea di principio all’articolo 14 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Conformemente alle prescrizioni delle organizzazioni che concedono fideiussioni (cfr. anche art. 6 cpv. 2 lett. j), i mutuanti sono tenuti a fornire informazioni almeno con cadenza semestrale sullo stato dei crediti garantiti secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, nonché sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi. L’obbligo può comprendere ad esempio anche l’invio dei piani di ammortamento. Lo scopo di questo obbligo di informazione è in particolare far sì che alle organizzazioni che concedono fideiussioni giungano quelle informazioni di cui necessitano anche la SECO (cfr. cpv. 4) e il DEFR (cfr. art. 19).

Conformemente al capoverso 4, la SECO può chiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni che concedono fideiussioni i dati personali e le informazioni di cui necessita per adempiere i propri compiti di controllo, contabilità e sorveglianza, anche per quanto concerne la postergazione del credito di cui all’articolo 7 e le fideiussioni escusse.

Il segreto delle revisioni è ora menzionato in modo esplicito nel capoverso 5. Ciò non costituisce alcuna estensione materiale, dato che l’elenco dell’articolo 12 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 non era esaustivo e l’esonero dall’osservanza del segreto delle revisioni era già previsto espressamente nell’accordo di credito COVID-19. Non è inoltre necessario un ulteriore consenso da parte delle imprese e delle persone interessate. Resta invece in vigore il segreto professionale cui sottostanno professioni specifiche sancito a livello di legge, in particolare quello di avvocati e medici. Tuttavia, se sono state costrette a ricorrere personalmente a un credito COVID-19, anche queste persone hanno dovuto dare il proprio consenso all’esonero dall’osservanza del segreto bancario, fiscale, d’ufficio e delle revisioni.

Se il mutuante escute la fideiussione solidale, tutti i suoi diritti vengono trasferiti all’organizzazione che concede fideiussioni (surrogazione secondo gli art. 507 cpv. 1 seg. CO). Sulla base del diritto contabile (art. 958e cpv. 2 CO), l’organizzazione che concede fideiussioni può dunque consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione del mutuatario, in quanto va riconosciuto il suo interesse degno di protezione in qualità di creditore.

Art. 12 Statistiche; limitazione dell’accesso a dati personali e informazioni

Conformemente al capoverso 1, la SECO pubblica regolarmente le statistiche relative all’intero sistema di fideiussione del credito COVID-19.

Il capoverso 2 lettere a e b specifica che le i dati personali e le informazioni concernenti le singole imprese e persone richiedenti (nomi, indirizzi ecc.) non possono essere divulgati sulla base di una domanda ai sensi della legge del 17 dicembre 200442 sulla trasparenza (LTras). L’articolo 12 costituisce quindi una

42 RS 152.3