Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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disposizione speciale ai sensi dell’articolo 4 lettera a LTras (cfr. anche art. 29 cpv. 3 dell’avamprogetto).
Sussiste certamente un interesse pubblico nel sapere in che modo la Confederazione utilizza i fondi pubblici. Nel caso di specie, tuttavia, le informazioni relative alle singole relazioni d’affari tra il mutuante e il mutuatario non sono necessarie ai fini della valutazione giuridica e politica dell’impiego di detti fondi. Tali informazioni sono inoltre considerate riservate ai sensi dell’ordinamento giuridico svizzero e riguardano la sfera economica privata. A ciò si aggiunge il fatto che l’ampio scambio di dati personali e di informazioni secondo l’articolo 11 fornisce alle parti coinvolte le informazioni necessarie ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi (cfr. n. 1.3 e art. 10), dell’escussione delle fideiussioni e della gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni (art. 7 seg.).
2.5 Sezione 5: Copertura delle perdite e assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione
Art. 13 Copertura delle perdite e delle spese
A fronte delle conseguenze che la lotta su scala mondiale all’epidemia di COVID-19 ha anche sull’economia svizzera, era atteso un elevato numero di richieste di fideiussioni. In questa circostanza le quattro organizzazioni che hanno concesso le fideiussioni non sarebbero più state in grado di coprire da sole le perdite derivanti da fideiussioni del 35 per cento come previsto all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200643 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Inoltre, nel contesto specifico dell’epidemia di COVID-19 le condizioni per l’accesso alle fideiussioni sono state temporaneamente agevolate per consentire alle imprese interessate di procurarsi liquidità in modo rapido e senza formalità burocratiche. Questo ha fatto aumentare sistematicamente il rischio di inadempienze.
Alla luce di quanto precede, nella lettera a si stabilisce quindi che la Confederazione si assume la totalità del rischio di perdita dell’organizzazione che concede fideiussioni (art. 14) per le fideiussioni solidali COVID-19 secondo gli articoli 3 (tutta la parte garantita, ossia il 100 % dei crediti) e 4 capoverso 5 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (tutta la parte garantita, ossia l’85 % dei crediti).
La ripartizione del rischio di inadempienza in un rapporto dell’85 per cento (Confederazione) e del 15 per cento (banca) per un credito COVID-19 secondo l’articolo 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 si applica anche in caso di inadempienza parziale: se ciò accade, il mutuante risponde del 15 per cento di tale inadempienza parziale.
Le fideiussioni non devono comportare alcun costo per i beneficiari. Le organizzazioni non addebitano quindi né emolumenti per l’esame della richiesta né premi di rischio; la Confederazione si assume secondo la lettera b anche tutte le spese amministrative documentabili che ne derivano (art. 15).
43 RS 951.25