Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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2.7 Sezione 7: Responsabilità, compiti dell’ufficio di revisione, eccedenza dei debiti e disposizione penale
Art. 23 Responsabilità
La responsabilità personale e solidale degli organi nonché di tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario corrisponde a quella disciplinata all’articolo 18a dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-1953. Già oggi essa rappresenta un elemento importante della prevenzione degli abusi, che contrasta la violazione delle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2.
Art. 24 Compiti dell’ufficio di revisione
Qualora, nell’ambito della revisione ordinaria o limitata del conto annuale effettuata conformemente agli articoli 727 e 727a CO, riscontri un impiego illecito dei fondi (fattispecie di cui all’art. 2 cpv. 2 lettere a–d), l’ufficio di revisione impartisce all’impresa un termine ragionevole per ripristinare la situazione legale. In caso di inosservanza del termine, l’ufficio di revisione informa l’organizzazione che concede fideiussioni responsabile dell’accordo di credito. In tal modo è precisata l’applicazione alla summenzionata fattispecie di obblighi già esistenti dell’ufficio di revisione. Rispetto al diritto vigente, viene introdotto l’obbligo di impartire un termine all’impresa oggetto della revisione e di notificare l’inosservanza del termine all’organizzazione che concede fideiussioni.
Nella maggior parte dei casi le fattispecie di cui all’articolo 2 lettere a–d sono analizzate direttamente o indirettamente in occasione della revisione ordinaria o limitata effettuata nell’ambito dell’autodisciplina (norme deontologiche e professionali). Ove venissero constatate violazioni della legge, saranno segnalate nel rapporto di revisione.
L’ufficio di revisione non deve procedere a ulteriori attività di verifica che vadano al di là di quelle da effettuare nell’ambito dell’autodisciplina. Per loro stessa natura le attività della revisione ordinaria possono differire da quelle della revisione limitata. Se in questo contesto riscontra violazioni della legge, l’ufficio di revisione deve informarne per scritto l’organizzazione che concede fideiussioni competente per il mutuatario se nell’impresa oggetto della revisione non viene ripristinata la situazione legale entro un termine ragionevole. L’obbligo di salvaguardare il segreto delle revisioni non si oppone a tale notifica, poiché l’ufficio di revisione è tenuto per legge a comunicarle (art. 730b cpv. 2 CO). Inoltre, l’impresa soggetta a verifica è tenuta a fornire all’ufficio di revisione informazioni e documenti utili (art. 730b cpv. 1 CO); ove ciò non avvenisse, l’ufficio di revisione potrebbe non essere in grado di constatare e verificare in via definitiva né la violazione né il ripristino della situazione legale.
Art. 25 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve e di un’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 capoversi 1 e 2 CO, i crediti COVID-19 fino a
53 Cfr. Erläuterungen vom 16. April 2020 zur COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht, pag. 9.