Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

evitare che le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni abbiano problemi di liquidità.

Con il secondo periodo si crea la possibilità per la Confederazione di effettuare una compensazione. Tale possibilità è esclusiva della Confederazione e non riguarda le organizzazioni che concedono fideiussioni. In considerazione del grande volume di operazioni, sembra opportuno, per ragioni di praticità, permettere alla Confederazione di effettuare compensazioni evitando flussi di pagamento inutili.

Art. 17 Versamento degli importi di credito recuperati

L’articolo 17 corrisponde materialmente all’articolo 15 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione che concede fideiussioni è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito (art. 8). Poiché la Confederazione copre il 100 per cento delle perdite da fideiussione (art. 13 seg.), i fondi recuperati sono destinati alla Confederazione come enunciato al capoverso 1. L’organizzazione che concede fideiussioni versa semestralmente alla Confederazione gli importi di credito recuperati.

Conformemente al capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni può detrarre dagli importi recuperati le spese collegate direttamente all’esecuzione dei crediti nei confronti del mutuatario, in particolare gli emolumenti e le spese procedurali. L’organizzazione che concede fideiussioni deve poter documentare integralmente anche queste spese. Essa non può dedurre le spese generali sostenute per l’attività di sorveglianza e il disbrigo delle pratiche, già comprese nelle spese amministrative secondo l’articolo 15.

Art.18 Fissazione dell’importo della copertura delle perdite e

dell’assunzione delle spese amministrative

Secondo il capoverso 1, la SECO fissa l’importo dei contributi per la copertura delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative.

Secondo il capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni presenta regolarmente alla SECO i propri conteggi sui contributi per la copertura delle perdite e alle spese amministrative in conformità a quanto disposto nell’avamprogetto. Unitamente ai conteggi, l’organizzazione deve trasmettere a titolo di giustificativi tutti i documenti necessari per fissare e comprovare i contributi per la copertura delle perdite e alle spese amministrative. I dettagli sono disciplinati nella convenzione di diritto pubblico tra il DEFR e l’organizzazione che concede fideiussioni (art. 6 cpv. 2 lett. d).

Art.19 Rapporti al Consiglio federale

Già oggi la SECO esercita il controllo e la sorveglianza delle organizzazioni che concedono fideiussioni (art. 17 e 18 dell’ordinanza del 12 giugno 201547 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese). Per quanto riguarda i crediti e le fideiussioni COVID-19, il presente articolo 19 stabilisce esplicitamente che il DEFR informi regolarmente il Consiglio federale

47 RS 951.251