Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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Secondo l’articolo 170 CO, la cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso e il diritto agli interessi arretrati. Tra i diritti accessori che passano alla BNS o al mutuante si annoverano, in particolare, quelli che servono a garantire il credito, segnatamente le fideiussioni. Dal momento che quanto sancito nell’articolo 170 CO è di natura dispositiva, il presente articolo 21 stabilisce che tutti i diritti di prelazione e accessori legati ai crediti trasferiti, in particolare le fideiussioni solidali secondo gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, passano automaticamente alla BNS nel momento del trasferimento del credito, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. In tal modo è assicurato che la BNS benefici di una garanzia esistente al pari delle banche mutuanti. In caso di ritrasferimento del credito alla banca, questi diritti di prelazione e accessori tornano alla banca.

Nella prassi esistono molteplici accordi e diritti di garanzia che si applicano alle relazioni creditizie tra banche e clienti. Per quanto concerne il trasferimento di diritti non accessori che servono a garantire il credito, la BNS è libera di formulare prescrizioni nelle sue note e condizioni contrattuali per assicurare la funzione di garanzia del credito.

Art. 22 Obbligo e diritto di informazione

Per il disbrigo operativo del rifinanziamento è essenziale che la banca trasmetta regolarmente alla BNS informazioni concernenti i crediti trasferiti a titolo di garanzia (ad es. nome del debitore, importo del credito, durata residua). Secondo il capoverso 1 le banche sono tenute a mettere a disposizione della BNS, su richiesta, tutti i documenti, compresi i contratti di credito, concernenti i crediti ceduti e le relative garanzie (fideiussioni, accordi di garanzia ecc.). Questo obbligo di informazione prevale sugli obblighi legali e contrattuali di mantenimento del segreto cui è assoggettata la banca e costituisce una «lex specialis» segnatamente in riferimento all’articolo 47 della legge dell’8 novembre 193450 sulle banche. Si applica a tutti i tipi di crediti che sono ceduti alla BNS a titolo di garanzia nell’ambito di un rifinanziamento. I documenti e le informazioni trasmessi sottostanno all’obbligo di tutelare il segreto (art. 49 LBN51).

Qualora una banca non fosse in grado di rimborsare il prestito della BNS entro il termine prescritto, la BNS deve poter gestire, amministrare ed eventualmente eseguire o realizzare, autonomamente o con l’aiuto di terzi, i crediti che le sono stati trasferiti a titolo di garanzia dalla banca in questione. Per questo motivo, secondo il capoverso 2, la BNS deve poter ottenere dal mutuatario, dalle organizzazioni che concedono fideiussioni, dalle autorità competenti e da terzi tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione del proprio credito.

L’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-1952 sanciva l’obbligo per le banche di comunicare alla BNS, entro i termini usuali, gli ammortamenti dei crediti ceduti al fine di assicurare che i prestiti accordati dalla BNS alle banche mutuanti nell’ambito dello schema di rifinanziamento della BNS fossero sempre coperti da sufficienti garanzie. Dal momento che nella prassi tale obbligo di comunicazione è disciplinato contrattualmente tra la BNS e le banche, non occorre trasporre questa disposizione nel diritto ordinario.

50RS 952.0

51RS 951.11

52 RS 951.261