Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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semplice ostacolerebbe o renderebbe di fatto impossibile la rapida attuazione operativa dello schema di rifinanziamento. Per questo motivo deve essere modificato il requisito formale per il trasferimento di crediti a titolo di garanzia finalizzato alla concessione di prestiti da parte della BNS alle banche. Pertanto, il capoverso 1 stabilisce che la cessione del credito alla BNS come pure il suo ritrasferimento alla banca non richiedono alcuna forma particolare per la loro validità. Eventuali prescrizioni legali o contrattuali contrarie non hanno efficacia.
Secondo il capoverso 2, il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi. Ciò vale anche per il ritrasferimento: il credito è considerato ritrasferito nel momento in cui la BNS lo elimina dai propri sistemi (cpv. 3). Qualora il trasferimento di crediti dalle banche alla BNS dovesse eccezionalmente avvenire secondo quanto sancito dall’articolo 165 CO, per stabilire il momento del trasferimento si applicano le disposizioni generali del CO e non i capoversi 2 e 3.
La BNS disciplina nel dettaglio le modalità di trasmissione nelle sue note. Non è comunque necessaria una dichiarazione scritta di cessione perché il trasferimento sia valido. Inoltre, i crediti trasferiti devono essere sufficientemente determinati o determinabili al momento del trasferimento (nome del debitore, contenuto e importo) in modo da potere essere chiaramente individuati. Per questo motivo la banca è tenuta a trasmettere alla BNS determinate informazioni in merito ai crediti trasferiti (ad es. nome del mutuatario, importo del credito, durata residua; cfr. art. 22).
Affinché sia chiaro in ogni momento quali siano i crediti trasferiti (a titolo di garanzia) alla BNS, in conformità con il capoverso 4 quest’ultima conferma alla banca il loro totale. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.
La possibilità di trasferimento semplificata non implica un mutamento delle conseguenze giuridiche legate a una cessione.
Inoltre, affinché la BNS possa accettare i crediti a titolo di garanzia, la cessione del credito tra la banca e il mutuatario non deve essere contrattualmente esclusa (art. 164 cpv. 1 CO).
In linea di principio non è richiesta una notifica al debitore per la validità del trasferimento. Fino a quando non giunge a conoscenza dell’avvenuta cessione alla BNS, il debitore può liberarsi dagli obblighi effettuando il pagamento alla banca (art. 167 CO). Se il mutuatario rimborsa interamente o parzialmente il credito, esso si estingue per l’importo corrispondente. In tal modo si riduce anche la garanzia per il prestito accordato dalla BNS alla banca. Lo stesso dicasi se il mutuatario oppone un credito in compensazione del suo debito nei confronti della banca (come potrebbe avvenire segnatamente in caso di fallimento della banca). La BNS può fare fronte a tali rischi in particolare mediante clausole contrattuali.
Le possibilità di realizzazione della BNS si basano sulle normative legali vigenti e sulle disposizioni contrattuali determinanti della BNS.
Art. 21 Diritti di prelazione e accessori
Se e a quale valore la BNS può accettare un credito a titolo di garanzia nell’ambito dello schema di rifinanziamento dipende dal fatto che tale credito sia a sua volta garantito, che le relative garanzie passino alla BNS in caso di cessione del credito e, per finire, dal tipo di garanzie che sono state fornite.