Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
dallo Stato e determinate operazioni di diritto societario e in materia di prestiti come reato perseguibile d’ufficio.
Nel capoverso 1 è ripresa sostanzialmente la disposizione penale dell’articolo 23 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Le modifiche apportate riguardano soltanto la sistematica del diritto, ma la norma rimane invariata dal punto di vista materiale per non creare incertezza del diritto. La disposizione penale riguarda chi ha ottenuto un credito COVID-19 fornendo intenzionalmente informazioni false58 oppure viola le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2, ad esempio il divieto generale di distribuzione di dividendi.
Ove le autorità di perseguimento penale e i giudici riconoscano l’esistenza di un reato più grave in relazione all’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, le fattispecie del Codice penale (CP)59, ad esempio la falsità in documenti ai sensi dell’articolo 251 CP, prevalgono sulla presente disposizione penale.
Si continua a rinunciare a una fattispecie che consideri l’elemento della negligenza, poiché le richieste da presentare secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 costituivano una novità e non era da escludere che il richiedente commettesse un errore a causa della sua scarsa dimestichezza. Neppure l’istigazione e la complicità sono punibili, dato che la disposizione penale in questione disciplina una contravvenzione (art. 105 cpv. 2 CP).
La prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni secondo l’avamprogetto di legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 e l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 decorre conformemente al capoverso 2 dall’escussione della fideiussione. Il pagamento anticipato della fideiussione (art. 7 cpv. 3) da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni è da considerarsi un’escussione della fideiussione.
Conformemente all’articolo 301 capoverso 1 CPP60, ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale. Non è richiesta una forma particolare. Il capoverso 3 disciplina un aspetto specifico della denuncia penale. Gli impiegati della SECO hanno il diritto di denunciare alle autorità di perseguimento penale o al CDF le contravvenzioni di cui al capoverso 1 che hanno constatato o che sono state loro segnalate nell’ambito della loro attività, ad esempio dai mutuanti (il che va oltre l’attuale regolamentazione del diritto del personale di cui all’art. 22a della legge del 24 marzo 200061 sul personale federale). Per gli impiegati delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, il diritto di sporgere denuncia si basa sui rispettivi contratti di lavoro (di diritto privato) o sulla ripartizione interna delle competenze. Gli impiegati della SECO e delle organizzazioni che concedono fideiussioni non violano i propri obblighi di mantenere il segreto con un’eventuale denuncia. Nella convenzione tra la Confederazione e le organizzazioni che concedono fideiussioni (art. 6 cpv. 2 lett. f), il DEFR può stabilire le condizioni alle quali essi non hanno solo la facoltà, bensì l’obbligo di sporgere una denuncia penale. Il capoverso 2 crea una sufficiente flessibilità per il DEFR e le organizzazioni che concedono fideiussioni. È dunque possibile ricorrere alla disposizione penale come ultima ratio.
58Con l’accordo di credito o la domanda di credito il mutuatario conferma che le indicazio-
ni fornite sono complete e veritiere.
59RS 311.0
60RS 312.0