Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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2.8 Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 27 Mantenimento delle fideiussioni e delle condizioni quadro

Secondo il capoverso 1, l’abrogazione dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e l’entrata in vigore della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 non pregiudicano né la validità delle fideiussioni già concesse in virtù della suddetta ordinanza né le condizioni quadro per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi per le banche partecipanti secondo l’allegato 1 della medesima ordinanza. Questa constatazione di natura dichiarativa garantisce la certezza del diritto e previene eventuali malintesi.

Il capoverso 2 è rilevante per quanto concerne il divieto contenuto nell’articolo 6 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 di utilizzare il credito per effettuare determinati nuovi investimenti. Questo divieto di impiegare fondi provenienti dai crediti COVID-19 per nuovi investimenti non viene trasposto nel diritto ordinario, ossia nella presente legge (art. 2), ma è contenuto in sostanza nei moduli e nei contratti esistenti. Nel capoverso 2 si precisa pertanto che non vi è violazione del contratto se vengono impiegati fondi per investimenti che fino ad ora non erano leciti. In tal modo si crea certezza del diritto senza arrecare pregiudizio ai mutuanti.

Art. 28 Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 18 giugno 201062 sul numero d’identificazione delle imprese

Al fine di garantire la lotta contro gli abusi e il flusso di informazioni tra tutti i partecipanti è confermata la necessità di pubblicare il numero d’identificazione delle imprese (IDI), anche senza il consenso delle persone o delle imprese interessate. La relativa modifica di legge resta in vigore per l’intera durata di validità della presente legge.

2. Legge del 17 dicembre 201063 sull’organizzazione della Posta

PostFinance SA aveva il diritto di partecipare al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus conformemente all’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. In conseguenza di ciò, ha potuto accordare ai suoi clienti esistenti alla data di riferimento del 25 marzo 2020 crediti garantiti (limiti dello scoperto di conto) fino a 500 000 franchi ed è stata esonerata in pari misura dal divieto di concedere crediti secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’organizzazione della Posta (LOP). PostFinance SA può mantenere in essere i crediti accordati nell’ambito del programma COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale conformemente all’articolo 3 della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. L’esonero dal divieto di concedere crediti secondo l’articolo 3 capoverso 3 LOP si riduce costantemente in misura corrispondente agli ammortamenti versati e ai pagamenti effettuati dalle organizzazioni che concedono fideiussioni.

62 RS 431.03

63 RS 783.1