Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Legge del 3 ottobre 200364 sulla Banca nazionale
Nell’adempiere i propri compiti pubblici, la Banca nazionale svizzera (BNS) tratta una grande quantità di dati di persone giuridiche e, talvolta, fisiche. Queste informazioni sugli attori del mercato finanziario, sulle imprese e sui privati costituiscono un presupposto fondamentale per l’esercizio dei suoi compiti legali. Proprio i dati concernenti i crediti accordati dalle banche durante l’epidemia di COVID-19 sono fondamentali per l’adempimento dei compiti della BNS. L’epidemia di COVID-19 ha ripercussioni dirette sull’economia svizzera ed è quindi rilevante anche per il mandato che la BNS è chiamata ad adempiere, ad esempio allo scopo di approvvigionare con liquidità il mercato monetario del franco svizzero (art. 5 cpv. 2 lett. a LBN), contribuire alla stabilità del sistema finanziario (art. 5 cpv. 2 lett. e LBN) e allestire la bilancia dei pagamenti (art. 15 cpv. 2 LBN). Per questo motivo, ai fini dell’adempimento dei suoi compiti è indispensabile che la BNS, al di là del semplice disbrigo del rifinanziamento nel quadro del suo attuale mandato legale, possa trattare i dati concernenti i crediti concessi dalle banche, che riceve da queste ultime nell’ambito del rifinanziamento dei crediti COVID-19 e di altri crediti.
In base alle disposizioni generali del diritto in materia di protezione dei dati, la BNS, in qualità di organo federale, può trattare dati personali se esiste una base legale al riguardo. In tale contesto è irrilevante se essa raccoglie i dati necessari direttamente presso le persone interessate o presso terzi (ad es. le banche) o se invece attinge ai dati statistici disponibili.
A differenza dei settori della statistica, della stabilità del sistema finanziario e della sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, per i quali il trattamento dei dati è espressamente menzionato nella LBN, il fondamento giuridico del rilevamento e del trattamento dei dati da parte della BNS per scopi diversi è sinora descritto solo in termini generali nell’articolo 5 LBN in combinato disposto con l’articolo 3 lettera a OBN65.
Per motivi di trasparenza, nell’ambito della revisione totale della legge del 19 giugno 199266 sulla protezione dei dati (LPD), nella LBN dovrebbe quindi essere inserito un nuovo articolo 49a nel quale sia precisato che, per l’adempimento di tutti i suoi compiti legali, la BNS può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, nonché dati di persone giuridiche67. È presumibile che la revisione totale della LPD non entri in vigore in tempi brevi, pertanto la nuova norma in materia di trattamento dei dati deve essere inserita nella LBN nell’ambito della presente legge. La BNS ottiene così un’esplicita base legale, stabilita in una legge formale, che le consente di trattare i dati necessari per la concessione di crediti da parte delle banche in adempimento dei suoi compiti legali.
La summenzionata revisione della LPD, attualmente pendente in Parlamento (cfr. numero dell’oggetto 17.059), intende limitare la definizione di dati personali ai dati di persone fisiche (art. 1 e 2 cpv. 1 D-LPD). Se la revisione entrerà in vigore, la presente disposizione sarà adeguata di conseguenza. Non si rende pertanto necessario un ulteriore coordinamento con altre leggi.
64RS 951.11
65 RS 951.131
66 RS 235.1
67 Cfr. il messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, 6134 (17.059).