Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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- Per il calcolo della perdita di capitale e dell’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 del Codice delle obbligazioni (CO)13, i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi non saranno più considerati capitale di terzi per l’intera durata del credito (finora solo fino al 31 marzo 2022; art. 25).

- La deroga limitata al divieto di concedere crediti per PostFinance SA resta valida per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi. Si tratta di un aspetto importante, dato che questi rapporti di credito possono durare fino a dieci anni (art. 28 n. 2).

1.4.3 Questione relativa a una regolamentazione dei casi di rigore

I crediti COVID-19 sono stati concepiti come aiuto rapido e privo di formalità burocratiche per sopperire alla mancanza di liquidità. Essi sono stati concessi sulla base di un’autodichiarazione dei richiedenti e senza alcuna verifica dettagliata delle condizioni da adempiere per il loro ottenimento (cfr. n. 1.2).

Una procedura di questo tipo sarebbe stata inadatta per la concessione di contributi a fondo perduto, per cui, generalmente, sono necessarie verifiche caso per caso14. Per questo motivo, e per evitare un’ingerenza altrimenti troppo importante nella concorrenza, gli aiuti transitori COVID-19 sono stati concepiti come crediti rimborsabili. Questa rimborsabilità è stata in parte criticata sia dalle imprese sia in occasione dei dibattiti parlamentari, adducendo spesso l’argomentazione che la Confederazione dovrebbe evitare i casi di rigore. Di seguito vengono illustrati brevemente i vantaggi e gli svantaggi delle diverse regolamentazioni dei casi di rigore e, su questa base, vengono spiegate le possibilità previste dal Consiglio federale per il trattamento di questi casi.

In linea di principio, le soluzioni ai casi di rigore possono essere applicate per l’intera economia, per un settore o ramo specifico o per singoli casi. Il presupposto fondamentale è che la misura sia pensata specificamente per tali casi, si basi su criteri oggettivi che non possono essere influenzati dalle imprese, non favorisca singole imprese rispetto alle altre (distorsioni della concorrenza), non crei falsi incentivi e non richieda un dispendio amministrativo sproporzionato. Inoltre, occorre assicurarsi che le misure mirate non ostacolino artificiosamente i cambiamenti strutturali (cfr. anche il n. 3.2).

Alla luce di quanto precede, nel presente progetto si rinuncia a creare una soluzione per i casi di rigore destinata a interi settori o rami economici, ma si privilegia una soluzione basata sui singoli casi. Una soluzione settoriale sarebbe relativamente facile da attuare, ad esempio concedendo una parte dei crediti COVID-19 a tutte le imprese dei settori direttamente colpiti dalle misure di confinamento. Tuttavia, comporterebbe i seguenti gravi svantaggi:

13 RS 220

14 Concessione su domanda: art. 11 della legge sui sussidi (LSu, RS 616.1); accertamento del fabbisogno e verifica caso per caso: art. 14, 23 e 25 LSu.