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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine

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a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;

b. gli attestati di guadagno intermedio;

c. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.

3Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un congruo termine per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.

4Se l’assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.

Art. 30 Pagamento delle indennità e conteggio delle prestazioni per

le autorità fiscali

(art. 19 LPGA, 20, 96b e 97a LADI)

1La cassa di disoccupazione paga l’indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente.

2L’assicurato riceve un conteggio scritto.

3La cassa di disoccupazione consegna all’assicurato a destinazione delle autorità fiscali un attestato in cui sono conteggiate le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che prevedono la possibilità di un invio diretto alle autorità fiscali cantonali, i conteggi delle prestazioni sono trasmessi loro direttamente per via elettronica (art. 97a cpv. 1 lett. cbise cpv. 8 LADI).

Art. 37 cpv. 4 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b

4Il guadagno assicurato è ridefinito se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:

b. l’entità della perdita di lavoro computabile dell’assicurato è mutata.