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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’atto normativo qui appresso è modificato come segue:
Ordinanza del 16 gennaio 19918 sul collocamento
Art. 51 Registrazione delle persone in cerca d’impiego e dei posti
vacanti
(art. 24 LC)
1Nell’ambito del collocamento pubblico, sono considerate persone in cerca d’impiego le persone che si sono annunciate personalmente per il collocamento alle autorità preposte al mercato del lavoro.
2Le autorità preposte al mercato del lavoro registrano secondo criteri uniformi le persone in cerca d’impiego e i posti vacanti annunciati.
3L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione fissa questi criteri d’intesa con le competenti autorità cantonali.
4Le autorità preposte al mercato del lavoro provvedono affinché il contenuto degli annunci dei posti vacanti non sia discriminatorio.
Art. 53b cpv. 2 lett g (concerne soltanto il testo francese) e h, nonché cpv. 3
e 5
2Devono fornire i seguenti dati:
h. nome del datore di lavoro e dell’impresa acquisitrice.
3L’annuncio del posto vacante deve in linea di principio essere effettuato tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e LADI).
5I datori di lavoro possono pubblicare in altro modo i posti vacanti che sono tenuti ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma della pubblicazione sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.