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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine
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c. se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri;
d. tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
2Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un congruo termine per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
3Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro.
4Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.
Art. 81a cpv. 1
1Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell’efficacia delle misure al sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).
Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di
formazione o di occupazione
(art. 59cbisLADI)
L’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione redige per ogni periodo di controllo un’attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento e le assenze.
Art 109b Rimando contenuto nella rubrica
(art. 83 cpv. 1bisLADI)
Art. 110 cpv. 4
Concerne soltanto il testo francese
Art. 119 cpv. 1
1La competenza locale del servizio cantonale è determinata: