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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine
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Art. 40b
Concerne soltanto il testo francese
Art. 42 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva
Concerne soltanto il testo francese
Art. 59, rimando contenuto nella rubrica nonché cpv. 2
(art 36 cpv. 2, 3 e 5 LADI)
2Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 60 cpv. 5
5Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo per analogia all’articolo 28 capoverso 3.
Art. 64
Abrogato
Art. 69 cpv. 1
1Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.
Art. 72
Abrogato
Art. 77 cpv. 1–4
1L’assicurato che fa valere l’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente:
a. la domanda d’indennità per insolvenza;
b. il numero d’assicurato dell’AVS;