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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine
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concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applicano per le procedure secondo la LADI4.
2Le relazioni elettroniche avvengono tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bislett. d LADI).
Inserire prima del titolo 1a
Art. 1a, rubrica
Provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro (art. 1 cpv. 3 LADI)
Ex art. 1
Inserire dopo il titolo 1a
Art. 2
Ex art. 1a
Art. 2a
Ex art. 2
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 2: Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo
Art. 18 cpv. 1–3 e 5
1L’annuncio per il collocamento nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di domicilio dell’assicurato.
2È considerato luogo di domicilio dell’assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero5.
3Le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti e che non dimorano abitualmente nel luogo in cui ha sede l’autorità di protezione degli adulti possono, con l’autorizzazione scritta di tale autorità, partecipare
4 RS 837.0
5 RS 210