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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine
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procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.
2Le casse di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse di disoccupazione (art. 81 LADI).
3I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI).
Art. 21 Consulenza e controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)
1Dopo essersi annunciato, l’assicurato è invitato dal servizio competente a presentarsi a colloqui di consulenza e di controllo, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter essere contattato entro un giorno lavorativo da tale servizio.
2Il servizio registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.
Art. 22 Colloqui di consulenza e di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)
1Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento.
2Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo viene verificata l’identità dell’assicurato. Quest’ultimo deve inoltre presentare la prova delle ricerche di lavoro e le altre informazioni richieste dal servizio competente.
3Il servizio effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato.
Art. 23, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, cpv 2 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b, nonché cpv. 3
1I dati di controllo sono forniti dall’assicurato tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata».
2Tali dati forniscono informazioni su:
b. tutti i fatti importanti per valutare il diritto dell’assicurato, come malattia, servizio militare, assenze per vacanze, partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, guadagno intermedio e entità della perdita di lavoro computabile.