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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine

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ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di dimora.

5Le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro (art. 64 del regolamento (CE) n. 883/20046) devono annunciarsi personalmente presso il servizio competente del luogo di dimora, designato dal Cantone. Per la durata della ricerca di lavoro in Svizzera non possono cambiare detto servizio.

Art. 19 Annuncio personale per il collocamento

(art. 10 cpv. 3 e Art. 17 cpv. 2 LADI)

1L’assicurato deve annunciarsi personalmente. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).

2Al momento dell’annuncio, l’assicurato deve fornire il suo numero d’assicurato dell’AVS.

3L’assicurato sceglie la cassa di disoccupazione al momento dell’annuncio.

4Il servizio conferma all’assicurato la data dell’annuncio e la cassa di disoccupazione scelta.

5Entro un giorno lavorativo dall’annuncio, il servizio invita l’assicurato che si è annunciato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online a partecipare a un colloquio di consulenza e di controllo per presentarsi personalmente (art. 22 cpv. 1 e 2).

Art. 19a

Abrogato

Art. 20 Verifica dell’annuncio

(art. 29 LPGA, 17 cpv. 2 LADI)

1Il servizio competente verifica la validità del numero d’assicurato dell’AVS.

2Il servizio esamina e inserisce i dati d’iscrizione nel sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).

Art. 20a Informazione sui diritti e sugli obblighi

(art. 27 LPGA)

1Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla

6 RS 0.831.109.268.1