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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 12 pagine

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a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione (art. 18);

b. secondo il luogo dell’azienda, per quanto riguarda l’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo dell’azienda, per quanto riguarda l’indennità per intemperie;

d. secondo la sede dell’istituzione richiedente, per quanto riguarda i sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

e. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

Art. 119a cpv. 4

4Abrogato

Art. 119b cpv. 1

1Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, disporre del titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale» oppure possedere un’esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 119cbiscpv. 2 lett. b

2Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:

b. a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).

Art. 122 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 125 Conservazione degli atti