Avamprogetto OAC
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 3 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 lett. f e h
5Inoltre, nel traffico interno:
f. la licenza di condurre della categoria B autorizza a:
1. condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e per recarsi al luogo di questi collaudi;
2. condurre autofurgoni e autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg, se dotati di propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV2) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa; è consentito il traino di un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg.
h. la licenza di condurre della categoria BE autorizza a condurre autofurgoni e autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg trainanti un rimorchio con peso totale di oltre 750 kg, se il veicolo trattore è dotato di propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa.
1 RS 741.51
2 RS 741.41
2017–1328