Avamprogetto OETV

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 21 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 9a Veicoli a propulsione alternativa e a emissioni zero

1Sono considerati «a propulsione alternativa» i veicoli alimentati parzialmente o esclusivamente da una delle seguenti fonti di energia:

a. elettricità;

b. idrogeno;

c. gas naturale, incluso il biogas;

d. gas di petrolio liquefatto; o

e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore residuo.

2Sono considerati «a emissioni zero» i veicoli privi di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh o a 1 g CO2/km, in particolare i veicoli alimentati esclusivamente da elettricità o idrogeno. La determinazione delle emissioni di CO2 si fonda sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (CE) n. 715/2007.

Art. 10 cpv. 2 e 3

2Sono «autoveicoli leggeri»:

a. gli autoveicoli con un peso totale fino a 3,50 t;

1 RS 741.41

20xx–xxxx