Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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mento deve rifarsi alla rimunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione assicurata nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. Gli assicuratori e il Cantone di domicilio rimunerano la loro quotaparte secondo la tariffa di riferimento, al massimo però secondo la tariffa applicata dallʼospedale curante. Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise in merito mediante ordinanza.

Se il Cantone è disposto ad assumere una determinata tariffa in un ospedale figurante nel suo elenco non vi è alcun motivo di non pagare la stessa tariffa anche in un ospedale al di fuori del Cantone, a condizione che la cura sia analoga e che per essa non sia superata la tariffa dellʼospedale curante. Inoltre, grazie a questa regolamentazione i Cantoni hanno un altro incentivo ad accettare, per cure analoghe, solo baserate in un intervallo relativamente stretto anche allʼinterno dei confini cantonali anziché concedere a singoli ospedali baserate superiori, dato che altrimenti dovrebbero concedere queste tariffe superiori anche a tutti gli ospedali al di fuori del Cantone.

Trasmissione elettronica delle fatture

La presente modifica della legge attua le due mozioni Buffat (18.3513) e Grossen (18.3664).

In futuro, tutti i fornitori di prestazioni che operano sia nel settore stazionario sia in quello ambulatoriale saranno tenuti a trasmettere le loro fatture in forma elettronica, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia rimunerata dallʼassicuratore-malattie (sistema del terzo pagante) o dallʼassicurato (sistema del terzo garante). La revisione non modifica il debitore della rimunerazione. La trasmissione elettronica delle fatture deve tuttavia avvenire in primo luogo tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori malattie, mentre gli assicurati non devono essere obbligati a ricevere le fatture elettronicamente.

Secondo lʼarticolo 42 capoverso 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della rimunerazione (assicurato o assicuratore malattie) una fattura dettagliata e comprensibile. La legge prevede che, nel sistema del terzo pagante, lʼassicurato deve obbligatoriamente ricevere una copia della fattura inviata allʼassicuratore per poterla controllare. In futuro, anche tale copia potrà essere trasmessa elettronicamente. Lʼassicurato continua ad avere la possibilità di ricevere gratuitamente le fatture in forma cartacea.

La modifica dellʼarticolo 42 capoverso 3 AP-LAMal nel quadro della modifica della LAMal relativa al primo pacchetto per il contenimento dei costi fissa a livello di legge l’obbligo del fornitore di prestazioni di trasmettere allʼassicurato una copia della fattura nel sistema del terzo pagante. Anche per la trasmissione elettronica delle fatture il fornitore di prestazioni deve quindi inviare elettronicamente la fattura allʼassicuratore e allʼassicurato. Se lʼassicurato desidera tuttavia una fattura cartacea o una copia della fattura in forma cartacea, il fornitore di prestazioni deve trasmettergliela gratuitamente. Nel sistema del terzo garante, il fornitore di prestazioni deve trasmettere la fattura allʼassicurato elettronicamente o, se questʼultimo lo desidera, in forma cartacea gratuitamente. Dopo aver controllato e pagato la fattura, lʼassicurato la inoltra, sempre elettronicamente, allʼassicuratore malattie o la vista in un eventuale portale online dellʼassicuratore. In caso di fattura cartacea, lʼassicurato deve inoltrarla allʼassicuratore, il quale richiederà successivamente al fornitore di prestazioni la fattura elettronica. La procedura esatta sarà disciplinata a livello di ordinanza.