Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo. La nuova disposizione derogatoria limita il campo dʼapplicazione della LTras solo nella misura in cui ciò è necessario nellʼinteresse di unʼassistenza sanitaria di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti. È negato unicamente lʼaccesso alle informazioni concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni di cui allʼarticolo 52b AP-LAMal.
Per rispondere allʼesigenza di trasparenza sullʼoperato dello Stato, già oggi lʼUFSP pubblica gli elementi essenziali alla base delle sue decisioni. Lʼarticolo 71 OAMal stabilisce quali informazioni sono divulgate pubblicamente dallʼUFSP. Per continuare a tener conto dellʼinteresse pubblico per le valutazioni e le decisioni dellʼUFSP, in futuro dovranno essere divulgate al pubblico altre informazioni (tra lʼaltro basi decisionali relative ai criteri EAE nellʼambito del riesame dei medicamenti figuranti nellʼES, valutazione e decisione sulle domande di aumento di prezzo o elenco delle domande di ammissione di medicamenti con nuovi principi attivi nonché delle domande di modifiche della limitazione, di estensione o limitazione dellʼindicazione).
Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dellʼospedale in tutta la Svizzera
Dalla revisione della LAMal concernente il finanziamento ospedaliero, per le cure stazionarie gli assicurati possono scegliere lʼospedale liberamente tra quelli dellʼelenco degli ospedali del proprio Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione (ospedale figurante nellʼelenco). Lʼassicuratore e il Cantone di domicilio rimunerano la loro quotaparte (cfr. art. 49a LAMal) al massimo secondo la tariffa applicata nel Cantone di domicilio. Già oggi, quindi, i Cantoni sono tenuti ad adottare la tariffa applicata in uno degli ospedali figuranti nellʼelenco che dispensano il trattamento in questione quale tariffa di riferimento per le cure per cui è scelto un ospedale al di fuori del Cantone. La legge non disciplina però come debba essere fissata tale tariffa di riferimento quando più ospedali figuranti nellʼelenco del Cantone di domicilio dispensano il trattamento in questione.
La scelta della tariffa di riferimento è quindi sostanzialmente lasciata alla discrezionalità del Cantone. La fissazione, da parte dei Cantoni, di tariffe di riferimento in parte irrealisticamente basse può però compromettere la libera scelta dellʼospedale da parte degli assicurati e lʼauspicata concorrenza intercantonale tra gli ospedali. Una precisazione nella legge, come richiesto anche dalla mozione della CSSS-N 18.3388 «Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dellʼospedale in tutta la Svizzera», accolta da entrambe le Camere federali, permette di fare chiarezza sulla fissazione delle tariffe di riferimento, continuando a promuovere la concorrenza tra gli ospedali.
Lʼarticolo 41 capoverso 1 AP-LAMal stabilisce pertanto ora che i governi cantonali devono fissare tariffe di riferimento per le cure stazionarie dispensate al di fuori del Cantone rifacendosi alla tariffa applicata per una cura paragonabile in uno degli ospedali figuranti nellʼelenco del Cantone di domicilio. La mozione 18.3388 chiede che allʼospedale sia versata la «tariffa massima» prevista nel Cantone di domicilio per un ospedale di «tipologia» identica, ma al massimo la tariffa dellʼospedale scelto. Sebbene il massimo rafforzamento della concorrenza sia auspicabile, tale concorrenza deve comunque riguardare prestazioni e fornitori di prestazioni analoghi. A tal fine, il criterio della «tipologia di ospedale» può essere troppo impreciso e troppo rigido. Così come le tariffe ospedaliere in generale (cfr. art. 49 LAMal), anche la tariffa di riferi-