Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Misure respinte
Introduzione del diritto di ricorso (M33)
In virtù dellʼarticolo 48 in combinato disposto con lʼarticolo 50 della legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa (PA), contro le decisioni dellʼUFSP relative alla valutazione dei medicamenti dellʼES i titolari dellʼomologazione possono ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale.
Lʼintroduzione, richiesta nel rapporto degli esperti, di un diritto di ricorso (M33) degli assicuratori malattie e delle loro federazioni ha una rilevanza dubbia ai fini del contenimento dei costi. Il gruppo di esperti rileva che sarebbero possibili risparmi per decine di milioni di franchi. Il Consiglio federale dubita tuttavia che un diritto di ricorso farebbe diminuire i costi. Allʼeventuale beneficio si contrappone un elevato fabbisogno di risorse, in particolare in seno allʼUFSP: per consentire agli assicuratori di presentare un ricorso, bisognerebbe dare loro lʼaccesso alle basi su cui si fonda la decisione. Successivamente, nel procedimento di ricorso lʼUFSP dovrebbe difendere le sue decisioni in tribunale. Anche i tribunali sarebbero confrontati con un fabbisogno di risorse supplementari. Lʼintroduzione di un diritto di ricorso può anche determinare una maggior incertezza del diritto nonché ritardi nei processi di ammissione dei medicamenti, mettendo in pericolo la sicurezza dellʼapprovvigionamento. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a presentare una proposta di introduzione di un diritto di ricorso.
La variante 2 menzionata nel rapporto degli esperti (revoca del diritto di ricorso dei titolari dellʼomologazione) è problematica dal punto di vista dello Stato di diritto: il destinatario della decisione (titolare dellʼomologazione) deve infatti avere la possibilità di chiedere a un tribunale di riesaminare la valutazione delle autorità. Per questo motivo, anche questa variante non è stata inserita nellʼavamprogetto di legge.
Budget globale in ambito ambulatoriale (M37)
Il sistema dellʼobiettivo aumenta la trasparenza sul contenimento dei costi, dà ai Cantoni strumenti di controllo efficaci e rafforza lʼincentivo, per i partner tariffali, a convenire autonomamente misure di contenimento dei costi. È quindi superfluo prevedere la possibilità, per i Cantoni, di fissare un budget globale nel settore ambulatoriale (analogamente allʼart. 51 LAMal per il settore stazionario).
Il Consiglio federale rinuncia pertanto a presentare una proposta per attuare questa misura.
6.2.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze Obiettivo
Nellʼambito del contenimento dei costi nellʼAOMS sono in gioco somme ingenti. Anche un piccolo effetto di risparmio in termini relativi per una determinata misura ha quindi un effetto sostanziale in termini assoluti e giustificherebbe un certo onere di esecuzione, se necessario. Con lʼimpostazione dellʼobiettivo proposta, lʼonere dovrebbe però restare limitato.