Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Le modalità esatte della trasmissione elettronica sono delegate ai partner tariffali. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro federazioni devono stipulare una convenzione, accordandosi su uno standard uniforme in tutta la Svizzera per la trasmissione elettronica delle fatture. La fatturazione deve avvenire mediante un formulario standard attraverso una piattaforma. È importante che lo standard scelto assicuri la protezione dei dati. Se le parti non si accordano e non installano un sistema di trasmissione elettronica delle fatture generalizzato entro il termine transitorio previsto dalla legge, ossia entro due anni dalla sua entrata in vigore, spetterà al Consiglio federale fissare lo standard. In proposito occorre rilevare che già da un poʼ di tempo gli attori del settore sanitario hanno istituito un «Forum Datenaustausch», tra i cui obiettivi figura quello di definire standard uniformi, sviluppati congiuntamente, per lo scambio elettronico di dati. La struttura per accordarsi su uno standard uniforme esiste quindi già.
La trasmissione elettronica delle fatture è direttamente legata alla misura «Potenziare il controllo delle fatture (M09)» del rapporto degli esperti, esaminata nellʼambito del primo pacchetto di contenimento dei costi. Per garantire controlli sistematici delle prestazioni e delle fatture da parte degli assicuratori malattie, lʼUFSP ha già rafforzato la vigilanza ed effettua sempre più spesso audit in loco presso gli assicuratori. Questa misura non ha richiesto alcun adeguamento della legge. La fatturazione elettronica consentirà di rafforzare ulteriormente il controllo delle fatture da parte degli assicuratori.
Per consentire processi sicuri e conformi alla protezione dei dati nellʼambito della fatturazione elettronica, occorre inoltre formulare in modo tecnologicamente neutrale le disposizioni relative alla tessera dʼassicurato nellʼarticolo 42a LAMal e adeguare ai nuovi processi lo scopo della tessera dʼassicurato.
Misure nellʼassicurazione per lʼinvalidità
Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato ampie modifiche alla legge federale del 19 giugno 195951 sullʼassicurazione per lʼinvalidità (LAI)52. Il termine di referendum scade l’8 ottobre 2020. Le disposizioni riportate di seguito si basano su tali modifiche.
Il Consiglio federale mirava tra lʼaltro a un ravvicinamento tra la LAI e la LAMal (cfr. messaggio del 15 febbraio 201753 concernente la modifica della legge federale sullʼassicurazione per lʼinvalidità; ulteriore sviluppo dellʼAI). Nellʼambito del dibattito parlamentare, il disegno del Consiglio federale ha subito alcune variazioni, ivi incluse le modifiche legislative concernenti il settore dei medicamenti, ma lʼorientamento del messaggio è stato approvato da entrambe le Camere. Ora è prevista la compilazione di un elenco dei medicamenti AI che, analogamente allʼES, contenga prezzi massimi. Nellʼambito dei dibattiti parlamentari, il Consiglio federale ha inoltre rilevato che è allʼesame la possibilità di istituire presso lʼUFSP un centro di competenza per la rimunerazione dei medicamenti, allo scopo di applicare gli stessi criteri per lʼES e il nuovo elenco dei medicamenti AI, nonché di attribuire a un unico servizio amministrativo la competenza di assicurare le procedure EAE per entrambi gli elenchi. Questo coordinamento il più possibile ottimale tra lʼES e il nuovo elenco dei medicamenti
51 RS 831.20
52 FF 2020 4951
53 FF 2017 2191