Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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AI presuppone che le modifiche della LAMal nellʼambito delle disposizioni sui medicamenti siano apportate anche nellʼambito della LAI. È ritenuto logico un disciplinamento analogo sui seguenti punti:

 la creazione di basi giuridiche per lʼesame differenziato dei criteri EAE deve valere anche per i provvedimenti sanitari dellʼAI;

 devono poter essere adottati modelli di prezzo anche per fissare i prezzi dei medicamenti dellʼelenco AI;

 introduzione del principio del calcolo di una rimunerazione il più possibile conveniente anche per i medicamenti dellʼelenco AI;

 accesso negato ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo.

Analogamente allʼAOMS, per garantire un controllo efficiente delle fatture occorre promuovere la fatturazione elettronica anche nel settore dellʼAI. Come allʼarticolo 42 capoverso 3terAP-LAMal occorre pertanto introdurre lʼobbligo di trasmettere le fatture per via elettronica. Siccome lʼAI contempla molti più tipi di fornitori di prestazioni, allʼUFAS deve essere concessa la possibilità di designare i fornitori di prestazioni tenuti a trasmettere le fatture per via elettronica.

Ulteriori adeguamenti

Partecipazione ai costi durante la maternità: parità di trattamento delle pazienti

Secondo lʼarticolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal, per le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a LAMal fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto non può essere riscossa alcuna partecipazione ai costi. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2014. Con essa, il Parlamento voleva disciplinare lʼesenzione dalla partecipazione ai costi non solo in caso di gravidanza normale, come fino a quel momento, bensì espressamente anche in caso di gravidanza con complicazioni.

Con la disposizione di cui allʼarticolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal, il legislatore ha subordinato lʼesenzione dalla partecipazione ai costi a un criterio temporale, senza però introdurre un nesso causale con la gravidanza. Non vi è da temere che, a causa dellʼesenzione dalla partecipazione ai costi, le donne incinte ricorrano molto più frequentemente a prestazioni «estranee alla gravidanza», visto che durante la gravidanza i provvedimenti medici sono spesso associati a rischi per la salute della madre e del bambino54. Di conseguenza, escludendo qualsiasi legame con la gravidanza, salvo quello temporale, il legislatore ha volutamente esentato dalla partecipazione ai costi anche le prestazioni senza un nesso causale con la gravidanza. Anche se lʼobiettivo originale della modifica era quello di risolvere il problema delle complicazioni durante la gravidanza, il legislatore ha previsto di esentare dalla partecipazione ai costi durante un periodo specifico anche le prestazioni non legate alla gravidanza o alla maternità.

54 Cfr. FF 2013 2105, in particolare 2110