Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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La fissazione degli obiettivi, la loro verifica e lʼimposizione di eventuali misure correttive richiederanno un investimento di risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni. Lʼobiettivo è però che i partner tariffali si accordino su misure di contenimento dei costi sotto la loro responsabilità, onde evitare misure correttive da parte delle autorità competenti, riducendo lʼonere per la Confederazione e i Cantoni. Occorrerà costituire una commissione extraparlamentare che elabori raccomandazioni destinate al Consiglio federale e, se del caso, organismi di sostegno per i singoli Cantoni. Per gli attori del settore sanitario designati quali membri della commissione consultiva e di eventuali organismi cantonali, ciò comporterà un certo onere supplementare, da un lato per la collaborazione in seno agli organismi e, dallʼaltro, per lʼattuazione degli eventuali adeguamenti tariffari necessari, che potranno tuttavia essere evitati rispettando lʼobiettivo di costo.

Per esaminare in dettaglio le ripercussioni della proposta di introdurre un obiettivo ed effettuare una valutazione costi-benefici approfondita, è condotta, in collaborazione con la SECO, un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), che mostrerà più esattamente, per vari scenari, le possibili ripercussioni del disciplinamento sullʼevoluzione dei costi della salute, le condizioni quadro relative alla concorrenza, gli attori del settore sanitario (fornitori di prestazioni, pazienti o assicurati, assicuratori malattie, Confederazione, Cantoni e Comuni) e lʼeconomia. È previsto che lʼAIR sia sottoposta al Consiglio federale assieme ai risultati della consultazione.

Prima consulenza

I fornitori di prestazioni che possono e vogliono fungere da prima consulenza si annunciano al Cantone. Questi esamina se sono autorizzati e dispongono della formazione e dellʼesperienza richieste. I fornitori di prestazioni che soddisfano i requisiti sono iscritti nellʼelenco del Cantone. Lʼassicurato invia al proprio assicuratore una conferma della sua prima consulenza, dove questʼultima certifica di essere disposta ad assumere tale ruolo. In assenza di tale conferma è lʼassicuratore a designare la prima consulenza.

Lʼassicuratore rimunera la prima consulenza con un importo forfettario. Non essendo stabilite le prestazioni coperte da tale importo, non si può neanche stimarne lʼammontare. Occorre tener presente che già oggi gli assicuratori pagano i centri di telemedicina per le loro prestazioni quale primo punto di contatto.

Dal momento che oltre due terzi degli assicurati hanno stipulato assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni, molti assicurati, la maggior parte degli assicuratori e molti fornitori di prestazioni hanno già un bagaglio di esperienze con processi simili a quello previsto con la prima consulenza. Per queste forme assicurative, gli assicuratori potranno semplicemente adeguare le condizioni di assicurazione alle nuove disposizioni.

La prima consulenza consentirà di stabilire in modo efficiente la necessità o meno di un trattamento, riducendo i costi a carico dellʼAOMS.

Potenziare le cure coordinate

Reti di cure coordinate

Lʼintroduzione di reti di cure coordinate non attribuisce alla Confederazione nuovi compiti esecutivi. Spetta ai fornitori di prestazioni creare una rete di cure coordinate