Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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6.2.3 Attuazione Obiettivo

Spetta al Consiglio federale stabilire gli obiettivi di costo complessivi per i singoli Cantoni e lʼintera Svizzera nonché delimitare le categorie di costi e formulare le raccomandazioni relative agli obiettivi di costo per ciascuna di queste categorie. Anche le misure correttive nelle categorie di costi che sottostanno alla responsabilità della Confederazione sono di sua competenza (cfr. art. 54a cpv. 3 AP-LAMal). Per svolgere i suoi compiti, il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva. Potrà inoltre precisare a livello di ordinanza lʼattuazione concreta dei suoi compiti, in particolare la fissazione degli obiettivi.

Potrà ad esempio specificare come il Consiglio federale debba fissare obiettivi di costo differenziati per i Cantoni, in particolare considerando la relativa evoluzione demografica. Dovrà inoltre stabilire a livello di ordinanza il numero di membri della Commissione federale per gli obiettivi di costo. Questo numero non dovrà essere troppo elevato: organismi snelli lavorano infatti in modo più efficiente di quelli troppo numerosi. Dovrà essere garantita unʼadeguata rappresentanza dei principali attori. È ipotizzabile, ad esempio, una composizione di 11-13 membri.

Si dovrà inoltre precisare se gli obiettivi di costo e le misure correttive debbano riferirsi ai fornitori di prestazioni di un determinato Cantone e includere tutti gli assicurati curati da tali fornitori, indipendentemente dal Cantone in cui sono domiciliati (principio del Cantone di ubicazione dei fornitori di prestazioni), o se debbano riferirsi agli assicurati domiciliati in un Cantone, indipendentemente dal Cantone in cui si fanno curare dai fornitori di prestazioni (principio del Cantone di domicilio degli assicurati).

Il principio del Cantone di ubicazione dei fornitori di prestazioni ha il vantaggio di consentire unʼattuazione potenzialmente più semplice delle misure correttive. I costi di un Cantone sono tuttavia influenzati anche dalle decisioni di altri Cantoni, segnatamente nei casi in cui gli assicurati si fanno curare da un fornitore di prestazioni ubicato in un altro Cantone.

È quindi preferibile il principio del Cantone di domicilio degli assicurati, che garantisce una congruenza tra le decisioni dei Cantoni e i costi generati sul loro territorio e di conseguenza anche i premi pagati dalla loro popolazione. Siccome il finanziamento attraverso i premi e le imposte segue già il principio del domicilio, è logico che anche gli obiettivi si rifacciano allo stesso principio. In questo modo, i costi e i premi non sono influenzati dalle decisioni di altri Cantoni, quando gli assicurati si fanno curare fuori dal Cantone. Questo approccio riafferma coerentemente lʼidea della popolazione cantonale quale comunità di rischio e garantisce lʼequivalenza fiscale: il collettivo che prende decisioni deve assumersi anche il finanziamento delle conseguenze di tali decisioni attraverso i premi. Viceversa, il Cantone ha la possibilità di gestire lʼandamento dei costi e di conseguenza anche dei premi e la popolazione lo valuterà in base alla sua gestione. Lʼattuazione amministrativa di misure correttive, forse più onerosa rispetto al principio del Cantone di ubicazione, potrebbe essere semplificata trattando separatamente le prestazioni fornite fuori dal Cantone.