Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

I programmi devono essere approvati dal DFI (art. 33 cpv. 3bisAP-LAMal). Sussiste così la garanzia che soddisfano i criteri EAE. Lʼobbligo di assunzione dei costi per nuovi programmi si fonda su una procedura di domanda. La CFPF valuta lʼadempimento dei criteri EAE e trasmette al DFI una raccomandazione relativa allʼobbligo di assunzione delle prestazioni e alla regolamentazione. Il DFI decide in merito allʼobbligo di assunzione e pubblica la decisione nellʼallegato 1 dellʼOPre.

Le prestazioni di medicina preventiva sono disciplinate in modo esaustivo nellʼambito di un elenco positivo (art. 33 cpv. 2 LAMal). Per quanto riguarda lʼobbligo dʼassunzione dei costi di nuovi programmi di prevenzione occorrerà anche qui avviare una procedura di domanda con una valutazione e raccomandazione da parte della CFPF e una decisione del DFI.

Nel designare le prestazioni, il Consiglio federale o il DFI stabiliranno nellʼOPre quali fornitori di prestazioni non medici potranno dispensare quali prestazioni nellʼambito dei programmi. Sono ammesse unicamente prestazioni dispensate da fornitori di prestazioni non medici di cui allʼarticolo 35 capoverso 2 lettere b (farmacisti), d (levatrici) ed e (persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano) LAMal. I requisiti di cui agli articoli 37 e 38 LAMal relativi allʼautorizzazione di questi fornitori di prestazioni si applicano per analogia.

Ulteriori misure legate al contenimento dei costi

Basi giuridiche per lʼesame differenziato dei criteri EAE secondo lʼarticolo 32 LAMal e per il calcolo di una rimunerazione il più conveniente possibile

Esame differenziato dei criteri EAE secondo lʼarticolo 32 LAMal

In base al nuovo capoverso 3 dellʼarticolo 32 AP-LAMal, il Consiglio federale stabilisce nellʼOAMal le prestazioni per cui occorre valutare i criteri EAE e le modalità di tale valutazione, con una metodologia e un grado di dettaglio variabili a seconda della fase nel ciclo di vita della prestazione, così da impiegare le risorse in modo efficiente nei settori in cui la valutazione prospetta un beneficio in termini di miglioramento dellʼapprovvigionamento e contenimento dei costi. Il dettaglio e lʼonere del riesame dei criteri EAE saranno superiori se saranno disponibili nuovi dati su una prestazione medica o su alternative terapeutiche o nuove linee guida oppure se, per una prestazione contestata, sarà elaborato un rapporto HTA. Le disposizioni a livello dellʼOA-Mal dovranno essere adeguate in base al progresso medico e agli sviluppi dei metodi internazionali di valutazione scientifica. Dal canto suo, il DFI potrà stabilire ulteriori disposizioni esecutive relative alle procedure nellʼOPre.

Una volta create le basi giuridiche nel nuovo capoverso 3 dellʼarticolo 32 AP-LAMal, sarà inserito a livello di ordinanza anche lʼesame della misura 30 del rapporto degli esperti «Riesame annuale dei prezzi e garanzia dei principi EAE dei medicamenti rimunerati (M30)». In questo contesto, il Consiglio federale esaminerà anche lʼattuazione dellʼinterpellanza Eberle 16.3428 «Riesame dei prezzi dei medicamenti. Si tiene conto delle due opposte tendenze dellʼevoluzione dei costi?».