Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli per via di ordinanza relativamente a cosa sʼintende per trattamento analogo e quale delle tariffe per prestazioni analoghe adottare. Per poter considerare analogo un trattamento sono ipotizzabili vari criteri. Entrano in gioco in particolare il genere e la categoria della prestazione, ma eventualmente anche il genere del fornitore di prestazioni, ad esempio la «tipologia di ospedale». Bisognerà inoltre disciplinare quale delle varie tariffe per trattamenti analoghi entri in considerazione per la tariffa di riferimento: potrebbe trattarsi della tariffa più elevata per un trattamento analogo in un ospedale dellʼelenco del Cantone di domicilio o anche di una tariffa media calcolata in base a una certa formula. Le regolamentazioni dovranno essere elaborate tenendo conto anche della semplicità, della trasparenza e della praticabilità amministrativa del calcolo della tariffa di riferimento.
Un periodo transitorio adeguato servirà inoltre a concedere ai Cantoni tempo a sufficienza per la prima fissazione delle tariffe di riferimento secondo le nuove regole.
Trasmissione elettronica delle fatture
Il compito di definire lʼimpostazione della fatturazione elettronica è lasciato ai partner tariffali, ossia agli assicuratori malattie e ai fornitori di prestazioni o alle loro federazioni, che devono accordarsi su uno standard uniforme valido in tutta la Svizzera per la trasmissione elettronica delle fatture. Prima che i partner tariffali raggiungano unʼintesa e possano stipulare la relativa convenzione ci vorrà del tempo. Dopo lʼintesa, bisognerà concedere ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori ancora un poʼ di tempo per adottare i provvedimenti necessari. La legge prevede pertanto un periodo transitorio di due anni a partire dalla sua entrata in vigore prima che scatti lʼobbligo della fatturazione elettronica.
Vi è il pericolo che i partner tariffali non riescano ad accordarsi su uno standard uniforme valido in tutta la Svizzera entro il termine fissato. In tal caso, la legge prevede che spetti al Consiglio federale definirlo.
A livello di ordinanza bisognerà inoltre disciplinare la procedura per lʼinvio elettronico della fattura allʼassicuratore malattie nei casi in cui lʼassicurato auspichi la fattura in forma cartacea.
Il Consiglio federale completerà lʼordinanza del 14 febbraio 200759 sulla tessera dʼassicurato per lʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) con le disposizioni tecniche e organizzative relative alla forma elettronica della tessera dʼassicurato e alla sua utilizzazione quale strumento dʼidentificazione (disposizioni sul processo di verifica dellʼidentità e requisiti di sicurezza per lo strumento dʼidentificazione) nonché alla comunicazione con gli assicuratori (p. es. disposizioni sulla procedura di autenticazione, cfr. art. 42a cpv. 2bislettera b AP-LAMal), prestando particolare attenzione alla conformità con quanto disposto in materia dalla legge del 27 settembre 201960 sullʼIe (LSIe).
59 RS 832.105
60 FF 2019 5419; non ancora in vigore