Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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performance (restituzione in caso dʼinterruzione della terapia o rimunerazione solo in caso di successo della terapia). Se non sono offerti confezioni e dosaggi adeguati, i titolari dellʼomologazione possono essere obbligati a versare restituzioni per gli sprechi causati o per i costi supplementari generati dallʼimpiego di un maggior numero di confezioni più piccole o dosaggi inferiori. Per adempiere il criterio dellʼeconomicità può essere imposta una restituzione corrispondente al beneficio risultante dal confronto terapeutico trasversale con altri medicamenti.
È ora inoltre previsto che tutte le restituzioni versate dai titolari dellʼomologazione allʼistituzione comune LAMal siano ridistribuite agli assicuratori. Lʼistituzione comune LAMal gestirà il fondo per le restituzioni. Si tratta di un patrimonio a destinazione vincolata in seno a una fondazione di diritto privato (quale l’istituzione comune LAMal); i proprietari del fondo sono quindi gli assicuratori. La gestione del fondo genererà anche costi. Lʼordinanza dovrà quindi anche disciplinare chi assume tali costi. Sono ipotizzabili un finanziamento che attinga ai mezzi del fondo o anche un addebito ai titolari dellʼomologazione. Lʼistituzione comune LAMal dovrà limitare le spese di gestione allo stretto necessario per garantire una gestione economica.
Il Consiglio federale dovrà inoltre disciplinare i dettagli della ridistribuzione degli importi versati nel fondo per le restituzioni tra gli assicuratori, prevedendo varie modalità. Lʼimporto complessivo potrà così essere ripartito tra gli assicuratori in base al volume dei premi dellʼAOMS. Per i medicamenti molto costosi, ad esempio quelli per trattare malattie rare, lʼistituzione comune LAMal dovrà invece poter restituire lʼimporto anche direttamente allʼassicuratore che ha assunto i costi attraverso lʼAOMS.
Deroga allʼaccesso ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo
Tutti i documenti relativi alle restituzioni sul prezzo massimo dellʼES dovranno essere eccettuati dallʼaccesso ai documenti ufficiali.
Per tener conto dellʼinteresse pubblico nei confronti delle valutazioni e delle decisioni dellʼUFSP, dovranno però essere rese accessibili al pubblico più informazioni rispetto a oggi. Oggi, secondo lʼarticolo 71 OAMal, al momento dellʼammissione di un medicamento nellʼES e dellʼestensione dellʼindicazione o della modificazione della limitazione devono essere accessibili al pubblico i seguenti documenti:
- basi utilizzate per valutare lʼefficacia e lʼidoneità del medicamento,
- basi utilizzate per il confronto terapeutico trasversale e il premio allʼinnovazione,
- il PFC medio negli Stati di riferimento.
Secondo lʼarticolo 71 OAMal, in caso di ricorso contro una sua decisione, lʼUFSP pubblica anche i nomi dei medicamenti in questione.
Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dellʼospedale in tutta la Svizzera
Per favorire la concorrenza tra prestazioni e fornitori di prestazioni confrontabili, la tariffa di un ospedale dellʼelenco del Cantone di domicilio paragonata per determinare la tariffa di riferimento deve valere per un trattamento analogo. La legge attribuisce