Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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Cpv. 4

Lʼarticolo 42 capoverso 3terAP-LAMal disciplina la trasmissione elettronica delle fatture. Lʼattuazione di questa nuova disposizione è lasciata ai partner tariffali, che devono accordarsi su uno standard uniforme valido in tutta la Svizzera. Una volta raggiunto lʼaccordo, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori malattie devono adottare i provvedimenti necessari per poter attuare la misura, il che richiede tempo. Per questo motivo è previsto un periodo transitorio di due anni a partire dallʼentrata in vigore della revisione prima che le fatture debbano essere trasmesse elettronicamente.

Cpv. 5

Le disposizioni transitorie tengono conto della necessità di completare le rilevazioni statistiche attuali per poter introdurre obiettivi di costo. Gli assicuratori devono mettere a disposizione dellʼUFSP le basi statistiche per lʼintroduzione degli obiettivi di costo al più tardi entro due anni dallʼentrata in vigore della legge. I dati della prima consegna si riferiranno quindi al secondo anno dopo lʼentrata in vigore della legge e dovranno quindi essere forniti dagli assicuratori allʼUFSP al termine di questo secondo anno.

Cpv. 6

Le disposizioni transitorie stabiliscono inoltre il periodo transitorio al termine del quale lʼautorità competente è tenuta, nella variante 2 (disposizione obbligatoria anziché opzionale per le misure correttive, cfr. art. 54d AP-LAMal), ad adottare adeguate misure correttive prospettiche: lʼautorità competente deve adottare misure al più tardi per lʼottavo anno dallʼentrata in vigore della legge. Se gli obiettivi di costo già stabiliti in precedenza sono superati nel sesto anno dallʼentrata in vigore della legge, nel settimo anno lʼautorità competente deve quindi stabilire misure correttive prospettiche, che prenderanno effetto nellʼottavo anno dallʼentrata in vigore della legge.

Per rafforzare progressivamente il sistema degli obiettivi, la Confederazione e i Cantoni possono, nellʼambito del loro margine di manovra, inasprire progressivamente gli obiettivi di costo e le misure correttive. A tal fine non occorrono altre disposizioni transitorie.

Cpv. 7

Lʼarticolo 18 capoverso 2septieslettera b AP-LAMal introduce un fondo per le restituzioni di cui allʼarticolo 52b AP-LAMal. La disposizione transitoria stabilisce che, con lʼentrata in vigore della modifica del …, gli importi restituiti finora dai titolari dellʼomologazione al fondo in caso dʼinsolvenza di cui allʼarticolo 47 LVAMal sono trasferiti nel fondo per le restituzioni di cui allʼarticolo 18 capoverso 2septieslettera b AP-LAMal. Vi rientrano anche le restituzioni nellʼambito di modelli di prezzo già decisi. Il trasferimento degli importi nel fondo per le restituzioni aumenterà le risorse a disposizione di questʼultimo, che potranno essere riversate direttamente allʼAOMS. Tale trasferimento avrà un influsso diretto sui premi degli assicuratori e di riflesso un effetto di contenimento dei costi a carico dellʼAOMS. Consentendo di sgravare lʼAOMS, questa misura è nellʼinteresse del pubblico. I titolari dellʼomologazione che versano la restituzione non subiscono alcuno svantaggio, dal momento che comunque devono già versare gli importi allʼistituzione comune LAMal.