Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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- prestazioni generali in caso di malattia (art. 25 LAMal) – esentate dalla partecipazione ai costi già oggi,
- cure in caso di malattia (art. 25a LAMal) – esentate dalla partecipazione ai costi già oggi,
- infermità congenite (art. 27 LAMal),
- infortuni (art. 28 LAMal),
- interruzione non punibile della gravidanza (art. 30 LAMal).
Come finora, non è prevista lʼesenzione dalla partecipazione ai costi per le prestazioni di prevenzione di cui allʼarticolo 26 LAMal (compreso lo striscio), anche se dispensate nellʼambito di un controllo durante la gravidanza. Non sono esentate dalla partecipazione ai costi neanche le cure dentarie di cui allʼarticolo 31 LAMal.
Al capoverso 7 dell’articolo 64 viene aggiunta la lettera c. Sulle prestazioni della prima consulenza coperte dallʼimporto forfettario di cui all’articolo 40c non è riscossa alcuna partecipazione ai costi, dal momento che lʼassicuratore lo versa indipendentemente dallʼeffettivo ricorso a prestazioni.
Disposizioni transitorie
Cpv. 1
Per quanto riguarda lo sviluppo della qualità, anche per le reti di cure coordinate in futuro saranno applicabili le disposizioni di cui allʼarticolo 58a LAMal97. Tuttavia, fino alla costituzione di una federazione delle reti di cure coordinate, queste ultime concludono singole convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) con le federazioni dei fornitori di prestazioni, come previsto allʼarticolo 58a LA-Mal.
Cpv.2
I medici che al momento dellʼentrata in vigore della presente modifica della legge erano autorizzati e dispensavano cure mediche di base da almeno due anni pur senza essere in possesso di uno dei titoli di specializzazione di cui allʼarticolo 40a capoverso 3 lettera a AP-LAMal, possono fungere da prima consulenza ai sensi dellʼarticolo 40a capoverso 3 AP-LAMal se hanno acquisito in altro modo le conoscenze, attitudini e capacità specifiche al settore della medicina di famiglia. Il Cantone decide su richiesta del medico se questʼultimo soddisfa tali condizioni.
Cpv. 3
In relazione alla fissazione delle tariffe di riferimento per le cure stazionarie per cui è scelto un ospedale al di fuori del Cantone in base ai requisiti di cui allʼarticolo 41 capoverso 1bisLAMal, ai Cantoni è concesso un periodo transitorio di due anni dallʼentrata in vigore della legge. Questa disposizione garantisce ai Cantoni abbastanza tempo per preparare lʼesecuzione.
97 FF 2019 3715. La modifica di legge non è ancora entrata in vigore.