Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine
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I Cantoni devono stabilire gli obiettivi di costo, entro il margine di tolleranza, al più tardi sei mesi prima dellʼinizio dellʼanno civile per il quale sono applicabili. Nei Cantoni inadempienti sono applicabili gli obiettivi di costo prescritti dal Consiglio federale senza margine di tolleranza, ossia da un lato lʼobiettivo di costo del Consiglio federale per lʼintero Cantone e dallʼaltro la ripartizione tra le singole categorie di costi raccomandata dal Consiglio federale, sempre partendo dallʼobiettivo di costo complessivo per il Cantone.
Art. 54d Misure nel caso di superamento degli obiettivi di costo
Questo articolo disciplina le misure correttive in caso di superamento degli obiettivi di costo. Sono formulate due varianti. Nella prima i Cantoni possono adottare misure correttive se lo desiderano; nella seconda sono tenuti a farlo, allo scadere di un periodo transitorio. Anziché una disposizione opzionale, la seconda variante contempla quindi un obbligo, per le autorità competenti, di adottare misure volte a ridurre i costi.
Lʼadozione di misure correttive è di competenza dei Cantoni, dal momento che le conseguenze di un aumento dei costi sono sempre a carico degli assicurati del Cantone sotto forma di aumenti dei premi (ed eventualmente di aumenti delle imposte per finanziare la riduzione dei premi) e secondo la LAMal spetta ai governi cantonali approvare le convenzioni tariffali o, in assenza di una convenzione tariffale, fissare le tariffe. I governi cantonali decidono quindi autonomamente in che modo e in che misura intendono intervenire con misure correttive in caso di superamento degli obiettivi di costo. In entrambe le varianti, in una prima fase i partner tariffali stessi devono convenire, nellʼambito di convenzioni tariffali, le misure necessarie per rispettare gli obiettivi di costo e sottoporle al governo cantonale per approvazione. Solo se i partner tariffali non adempiono a tale dovere, il governo cantonale può o deve ordinare misure.
Il capoverso 2 illustra quali misure possono adottare i Cantoni. Quale misura correttiva in caso di superamento degli obiettivi di costo, i Cantoni possono ridurre le tariffe in generale o subordinare lʼammontare delle tariffe al volume delle prestazioni. Siccome spesso gli aumenti dei costi variano tra una specialità e lʼaltra, deve essere possibile stabilire categorie di costi separate per ogni specialità, soprattutto per le prestazioni ambulatoriali dispensate al di fuori degli ospedali, ossia principalmente in studi medici. Per questo motivo deve essere possibile anche mirare a tariffe distinte tra una specialità e lʼaltra, rispettando però le strutture tariffali uniformi a livello nazionale.
Se gli aumenti dei costi superano gli obiettivi di costo per le prestazioni di cui allʼarticolo 52 LAMal, il DFI può e deve emanare misure corrispondenti. Siccome qui le tariffe e i prezzi non sono stabiliti mediante convenzioni, non vi è alcuna possibilità di indurre, in una prima fase, i fornitori di prestazioni stessi ad adottare le misure necessarie. Il DFI deve poter emanare direttamente le misure che ritiene necessarie, in particolare un abbassamento delle tariffe e dei prezzi.
Per le prestazioni per le quali i partner tariffali hanno stipulato convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera contenenti tariffe uniformi per tutta la Svizzera secondo lʼarticolo 46 capoverso 4 LAMal (sono quindi escluse le convenzioni relative alla struttura tariffale, come ad esempio TARMED, SwissDRG o TARPSY, che non prevedono tariffe uniformi per tutta la Svizzera), il DFI può e deve emanare misure se i