Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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la crescita dei costi rispetto allʼanno precedente sarà inferiore a quella degli anni 1 e 2 anche senza alcun cambiamento di comportamento dei fornitori di prestazioni. Lʼattuazione di misure dopo un superamento dellʼobiettivo nellʼanno 1 può quindi avere come conseguenza che lʼobiettivo per lʼanno 3 sia raggiunto senza che i fornitori di prestazioni modifichino il loro comportamento. Nel successivo anno 4, se continuerà a non esserci alcun cambiamento di comportamento è possibile che lʼobiettivo venga nuovamente superato, con lʼopzione di altre riduzioni delle tariffe negli anni successivi. Le misure correttive adottate in seguito a superamenti dellʼobiettivo negli anni precedenti possono quindi consentire di raggiungere temporaneamente gli obiettivi anche senza alcun cambiamento di comportamento. Ciò non elimina tuttavia lʼincentivo, per i partner tariffali, a prevedere misure proprie per raggiungere gli obiettivi, onde evitare ulteriori riduzioni delle tariffe.

Art. 54e Commissione federale per gli obiettivi di costo

Il Consiglio federale istituisce una commissione che lo consigli nello stabilire gli obiettivi di costo, le categorie di costi e il margine di tolleranza uniforme per tutti i Cantoni.

La Commissione è composta da rappresentanti dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati come pure da specialisti indipendenti, in particolare in medicina ed economia.

Il Consiglio federale può concretizzare ulteriormente questa disposizione. Per il resto si applicano le disposizioni generali sulle commissioni extraparlamentari della legge del 21 marzo 199795 sullʼorganizzazione del Governo e dellʼAmministrazione (LOGA) e dellʼordinanza del 25 novembre 199896 sullʼorganizzazione del Governo e dellʼAmministrazione (OLOGA).

Art. 55

Abrogato

Lʼarticolo 55 LAMal prevedeva finora la possibilità, per lʼautorità competente, di ordinare che le tariffe e i prezzi non potessero essere aumentati nel caso in cui i costi per assicurato e per anno nellʼAOMS fossero aumentati almeno del doppio rispetto alla media dei prezzi e dei salari. Questa disposizione è sostituita da quelle sullʼobiettivo (art. 54-54f AP-LAMal), che tra lʼaltro si riferiscono anche allʼevoluzione economica e contemplano anche la possibilità di ridurre le tariffe e i prezzi. Lʼarticolo 55 LAMal può quindi essere abrogato.

Art. 64 cpv. 7 lett. b e c

Lʼarticolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal è completato con i rimandi alle prestazioni in caso di infermità congenite (art. 27 LAMal), infortuni (art. 28 LAMal) e interruzione non punibile della gravidanza (art. 30 LAMal). È quindi prevista lʼesenzione, temporanea, dalla partecipazione ai costi per le seguenti prestazioni:

95 RS 172.010

96 RS 172.010.1