Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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Sezione 2: Osservazione
Art. 139
1L’UDSC può, nel quadro della sua competenza in materia di perseguimento penale, osservare in segreto persone, merci, mezzi di trasporto e cose nei luoghi accessibili al pubblico ed effettuare registrazioni di immagini e suoni se:
a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
b. altrimenti l’inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2La prosecuzione, oltre 30 giorni, di una misura ordinata secondo il capoverso 1 necessita dell’approvazione del direttore dell’UDSC.
3L’UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall’osservazione il motivo, il genere e la durata dell’osservazione al più tardi alla chiusura dell’inchiesta.
4La comunicazione è differita o tralasciata se:
a. le informazioni ottenute con l’osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
Titolo tredicesimo: Emolumenti
Art. 140
1L’UDSC riscuote emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività ufficiali particolari legate all’adempimento dei suoi compiti, in particolare per le autorizzazioni secondo gli articoli 44 e 45, gli ordini di prestare garanzia e i controlli nelle aziende, qualora questi diano luogo a contestazioni. È fatto salvo l’articolo 62.
2Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell’articolo 46 della legge del 21 marzo 199755 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Titolo quattordicesimo: Disposizioni finali
Art. 141 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.
Art. 142 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.