Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 45Fedlex · Progetto

Capitolo 2: Indagine

Art. 136

1Sulla base di informazioni o di proprie constatazioni, l’UDSC può svolgere indagini nel suo ambito di competenza al fine di:

a. impedire reati; oppure

b. chiarire se sono stati commessi reati.

2Per l’adempimento di tali compiti l’UDSC dispone di tutte le competenze previste dalla presente legge nonché della possibilità di procedere all’osservazione secondo l’articolo 139.

Capitolo 3: Inchiesta penale

Sezione 1: Operazioni d’inchiesta generali

Art. 137 Procedura d’inchiesta

1L’UDSC avvia un’inchiesta se dalle informazioni e dai rapporti che gli sono stati trasmessi, da una denuncia o da suoi accertamenti emergono sufficienti indizi di reato.

2Esso può rinviare alle autorità i rapporti e le denunce dai quali non emergono chiaramente indizi di reato, affinché esse svolgano indagini supplementari.

Art. 138 Misure protettive per i partecipanti al procedimento

1Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre sé stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3 del Codice di procedura penale (CPP)53 a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, l’UDSC adotta, su domanda o d’ufficio, adeguate misure protettive secondo gli articoli 149 capoversi 2–4 e 150 CPP.

2Il direttore dell’UDSC determina la competenza per la garanzia dell’anonimato e la richiesta di approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 150 cpv. 1 e 2 CPP).

3L’autorità giudiziaria cantonale competente secondo l’articolo 22 DPA54 decide in merito alla richiesta di approvazione. La decisione può essere impugnata mediante reclamo secondo l’articolo 26 DPA.

53 RS 312.0

54 RS 313.0