Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 43Fedlex · Progetto
Sezione 3: Collaborazione con i privati
Art. 127 Collaborazione con l’economia
1L’UDSC può collaborare con organizzazioni private al fine di aumentare l’efficienza del regolare disbrigo del traffico transfrontaliero delle merci.
2Esso può svolgere progetti pilota aventi come scopo la semplificazione della procedura. A tal fine può concludere accordi con i partecipanti alla procedura.
3Gli accordi di cui al capoverso 2 non devono né pregiudicare in modo significativo le condizioni di concorrenza né compromettere la riscossione dei tributi o l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale.
Art. 128 Fornitura di prestazioni commerciali a terzi
1L’UDSC può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai suoi compiti;
b. non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti;
c. non richiedono considerevoli risorse materiali e di personale supplementari; e
d. non provocano distorsioni della concorrenza in quanto sono fornite a condizioni di mercato e senza sovvenzionamento trasversale.
2È considerata prestazione commerciale anche la messa a disposizione di terzi di parti dell’infrastruttura dell’UDSC.
Art. 129 Controprestazione
1L’UDSC richiede una controprestazione per la fornitura di prestazioni commerciali a terzi e per la messa a disposizione della sua infrastruttura.
2Le prestazioni commerciali devono essere fornite sulla base di una contabilità analitica a prezzi che consentano almeno di coprire i costi.
Titolo dodicesimo: Perseguimento penale
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 130 Diritto applicabile
Se l’UDSC è competente per il perseguimento e il giudizio di un reato, il perseguimento penale è disciplinato dalla presente legge e dalla DPA50, sempre che l’atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale interessato non preveda altrimenti.
50 RS 313.0