Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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Art. 122 Trattati internazionali

1Il Consiglio federale può concludere con altri Stati, con unioni doganali o economiche, con l’Unione europea o con organizzazioni internazionali trattati internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.

2Esso può inoltre concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen trattati internazionali di collaborazione concernenti l’impiego di collaboratori dell’UDSC presso l’agenzia stessa.

3Esso può concordare con le autorità estere competenti l’impiego di agenti di collegamento dell’UDSC.

Sezione 2: Infrastruttura e personale di terzi

Art. 123 Infrastruttura di terzi

1L’UDSC può adempiere i propri compiti presso l’infrastruttura di terzi, su loro richiesta. Questi devono mettere gratuitamente a disposizione l’infrastruttura necessaria e indennizzare adeguatamente l’UDSC per le spese d’esercizio sostenute.

2Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale.

Art. 124 Obbligo di collaborazione del personale delle imprese di trasporto e

dei gestori di infrastrutture

Il personale delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture, in particolare nel traffico ferroviario, aereo e per via d’acqua, deve sostenere gratuitamente l’UDSC nell’esecuzione dei compiti, conformemente agli ordini di quest’ultimo.

Art. 125 Obbligo di consegna delle imprese di trasporto e dei gestori di

infrastrutture

1Le imprese di trasporto e i gestori di infrastrutture devono consegnare all’UDSC tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere rilevanti per i suoi controlli.

2Su richiesta dell’UDSC, la consegna deve avvenire in forma elettronica.

Art. 126 Ricorso a terzi

1L’UDSC può ricorrere a terzi per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.

2Il personale cui esso fa ricorso non è legittimato ad applicare la coercizione diretta.

3L’UDSC disciplina il ricorso a terzi in un contratto di diritto pubblico.