Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

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una maggiore disponibilità di questi dati per completare le basi statistiche su cui si fondano le analisi e gli scenari economici elaborati dai Cantoni.

Capoverso 1

La CDDGP esprime l’esigenza che i dati siano accessibili alle autorità di polizia non solo in relazione con la lotta contro la criminalità, ma anche per la prevenzione delle minacce e altro. Pure i Cantoni BS, GE e TI formulano tale auspicio. Anche il Cantone SH vuole un accesso illimitato ai dati per le autorità di polizia.

Il Cantone ZH mette in dubbio, in generale, la conformità ai principi costituzionali dell’articolo 69 AP-LE-UDSC, ma si allinea alla proposta di modifica qualora il legislatore non intenda modificare le menzionate competenze di accesso ai dati.

Secondo privatim, si applicano i diritti cantonali sulla protezione dei dati se i Cantoni delegano compiti all’UDSC. La vigilanza compete alle autorità cantonali per la protezione dei dati. A loro volta questi dati devono essere conservati separatamente da quelli che sottostanno alla legge federale sulla protezione dei dati e alla vigilanza da parte dell’IFPDT. privatim chiede che tale punto sia disciplinato con un’ordinanza del Consiglio federale e tra il DFF e i Cantoni.

Secondo le FFS, anche la polizia dei trasporti deve avere accesso alla banca dati.

réservesuisse desidera che l’accesso ai dati sia esteso alle imprese con un mandato da parte della Confederazione. Di conseguenza occorre un’ulteriore lettera.

Capoverso 3

Il Cantone VD auspica una precisazione del capoverso nel quale si faccia riferimento ai precedenti capoversi 1 e 2.

La CORSTAT reputa che i dati debbano essere trasmessi anche ai servizi del Sistema statistico svizzero. In particolare, i dati devono essere a disposizione anche dei servizi statistici cantonali. Il disciplinamento a livello di ordinanza dei diritti di accesso di terzi ai dati del sistema d’informazione è appropriato.

Il Cantone LU vuole creare la possibilità di trasmettere i dati non aggregati ai servizi statistici regionali, da sancire nell’ordinanza. Inoltre, i diritti di accesso di terzi devono essere disciplinati a livello di ordinanza.

Il Cantone TG ritiene appropriato il proposto disciplinamento dei diritti di accesso di terzi ai dati del sistema d’informazione da parte del Consiglio federale. Per la tenuta di una statistica del commercio estero significativa, tempestiva, regionalizzata ed effettuata nel corso dell’anno sull’osservazione congiunturale a livello cantonale devono poter essere resi noti, ai servizi statistici regionali, i dati necessari e non aggregati. Ci si attende che questo elemento sia considerato nella pertinente ordinanza e che i Cantoni siano nuovamente invitati a esprimersi nel quadro di una consultazione.

Sezione 4 Interoperabilità Articolo 70 Interfacce

I Cantoni BS e LU sono favorevoli alla possibilità di elaborare e utilizzare le interfacce per la comunicazione di dati. Anche la CORSTAT è dello stesso parere. VSUD sottolinea in proposito la necessità della sicurezza dei dati.

scienceindustries si attende che siano osservati gli standard di sicurezza più elevati nelle interfacce con organizzazioni internazionali e sovranazionali. Inoltre chiede spiegazioni su singole questioni, tra cui il rapporto con la protezione dei dati oppure le autorità che hanno un accesso diretto ai dati.